Tribunale di Torino, Decreto del 14 luglio 2021
La pronuncia del Tribunale di Torino riguarda il ricorso, presentato ai sensi dell’articolo 3 d. lgs. 5/2008, avverso la decisione di trasferimento dall’Italia alla Bulgaria di un richiedente asilo, emessa dall’Unità Dublino italiana dopo aver accertato che il richiedente aveva già presentato in Bulgaria una domanda di protezione internazionale e che le autorità bulgare avevano...
Tribunale di Roma, decreto del 21 dicembre 2020
Il rifiuto opposto da Poste Italiane spa all'apertura di un conto corrente di base ai richiedenti protezione internazionale muniti della sola ricevuta della richiesta di permesso costituisce discriminazione in quanto il richiedente privo della possibilità di aprire un conto corrente di base si trova nell’impossibilità concreta di esercitare un’attività lavorativa retribuita e di condurre una vita dignitosa, non potendo nemmeno accedere ai contributi statali o
regionali previsti per l’emergenza pandemica, con possibile ulteriore pregiudizio
in ordine alla possibilità di accoglimento della domanda di protezione internazionale, sicché le Poste Italiane Spa devono immediatamente cessare la condotta discriminatoria consentendo l'apertura di un conto corrente di base.
Decreto del Ministero dell’Interno del 27 maggio 2020
In relazione all’istanza di emersione di rapporti di lavoro, il decreto del Ministero dell’Interno, in concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del Lavoro e delle politiche sociali tratta le modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro. Decreto del Ministero dell’Interno del 27 maggio 2020
Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia del 31 marzo 2020, n. 91
La revoca delle misure di accoglienza nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, traducendosi nella indisponibilità di una dimora adeguata a prevenire i rischi di contagio Covid 19, risulterebbe in un potenziale danno anche per la collettività.
Tribunale Ordinario di Potenza, decreto del 25 marzo 2020, n. 3773
Mancata convalida della richiesta di proroga del trattenimento nel centro per il Rimpatrio e contestuale ordine di liberazione per il cittadino straniero richiedente asilo trattenuto presso il CPR . Attesa l’eccezionale emergenza sanitaria, va ritenuto preminente il diritto alla libertà personale di cui all’art. 13 della Costituzione rispetto alle esigenze prospettate dalla Questura.
Tribunale Civile di Roma, decreto del 18 marzo 2020, n. 15892
Non va prorogata la richiesta di trattenimento di un cittadino straniero trattenuto nel Centro Per il Rimpatrio di Ponte Galeria in quanto l’emergenza sanitaria in atto – considerato che la privazione di libertà personale in spazi ristretti renderebbe difficoltoso garantire le misure previste a garanzia della salute dei singoli – impone di interpretare tutte le norme in materia in termini restrittivi dovendosi operare un bilanciamento tra tali norme e il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito a qualunque persona comune presente sul territorio nazionale.
Tribunale di Trieste, Verbale di udienza del 18 marzo 2020, n. 980
Il trattenimento del richiedente asilo nel Centro per il Rimpatrio non può essere rinnovato in quanto il trattenimento è strettamente funzionale alla tempestiva trattazione della domanda di protezione (ed alla eventuale espulsione), sicché, benché la domanda sia strata trasmessa alla questura in data 10 marzo 2020, vista la sospensione delle audizioni fino al 3 aprile 2020, viene meno il nesso strumentale tra il trattenimento e il concreto svolgimento degli accertamenti cui lo stesso è finalizzato, in primis l'audizione. Ciò comporta che il bene della libertà personale non può essere compresso, attesa la riserva di legge ex art. 13 Cost.
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, decreto del 17 marzo 2020, n. 27432
Va accolta l’istanza di sospensione del provvedimento di diniego all’inserimento in un centro di accoglienza ai fini dell’immediato accesso del cittadino straniero alle misure previste dalla normativa vigente per i richiedenti protezione internazionale con esigenze particolari, avuto riguardo alle peculiarità del caso e alla vulnerabilità del richiedente.
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, decreto del 17 marzo 2020, n. 234
Va annullato il decreto di revoca della misura di accoglienza ritenuto che sussiste il pregiudizio connotato da straordinaria gravità lamentato da parte ricorrente, tenuto anche della attuale situazione emergenziale sanitaria derivante dall'epidemia COVID 19 in atto.
Tribunale di Palermo, decreto del 23 gennaio 2020
Il diniego all’iscrizione anagrafica deve ritenersi illegittimamente opposto e, di contro, deve riconoscersi il diritto ad ottenere l’iscrizione anagrafica nei registri del Comune al richiedente asilo, in adesione all’indirizzo assolutamente dominante nella giurisprudenza di merito al quale questo Tribunale intende aderire condividendone integralmente le ragioni interpretative di diritto ivi richiamate.
Decreto Ministero del lavoro e politiche sociali di concerto con Ministero degli affari esteri del 21 ottobre 2019
In materia di reddito di cittadinanza il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha individuato un elenco di 19 Paesi, da cui è possibile ottenere la certificazione di cui all’articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, rilasciata dalla...
Tribunale di Palermo, Decreto del 25 febbraio 2019
Il Tribunale di Palermo ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino ucraino, obiettore di coscienza, in considerazione del timor persecutionis dovuto al concreto ed attuale pericolo di concorrere alla commissione di crimini di guerra e alle sanzioni penali a cui sarebbe esposto a causa della sua renitenza alla leva militare, qualificate dal Tribunale atti di...
Tribunale di Palermo, decreto del 15 gennaio 2019 in materia di proroga del trattenimento di richiedente asilo
Ai sensi dell’art. 6, co. 5, del D.lgs. 142 del 2015, il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga dello stesso deve essere adottato per iscritto, riferire le ragioni del trattenimento, contenere specifiche indicazioni riguardanti le procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento e deve essere notificato al richiedente in una lingua comprensibile. D’altronde la notifica deve essere specifica in modo che la persona possa agire immediatamente per contestare la privazione della libertà o la sua proroga, altrimenti il riconoscimento di diritti sostanziali senza un corrispondente diritto di agire risulterebbe illusorio.
Tribunale di Palermo, Decreto del 14 dicembre 2018
Il Tribunale di Palermo ha riconosciuto lo status di rifugiato ad una donna di nazionalità ivoriana costretta dalla sua famiglia ad un matrimonio forzato con un uomo molto più anziano di lei ed sottoposta dal marito a gravissime violenze fisiche e vessazioni psicologiche.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 24 luglio 2017
Determinazione del contingente triennale 2017/2019 per l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.211 del 09-09-2017)
Numero dei documenti: