Tribunale di Padova, ordinanza 23 dicembre 2020
Tribunale di Roma, decreto del 21 dicembre 2020
Tribunale di Alessandria, sentenza 15 dicembre 2020
Tribunale di Milano, ordinanza 24 novembre 2020
Tribunale di Milano, ordinanza 10 novembre 2020
Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 17 giugno 2020, n. 11743
Tribunale di Venezia, ordinanza 19 ottobre 2020
Circolare del Ministero dell’Interno del 12 ottobre 2020
Tribunale di Trento, ordinanza 29 settembre 2020
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2020, n. 58/E
Tribunale di Milano, ordinanza 14 settembre 2020
Tribunale di Vicenza, ordinanza 1 settembre 2020
Corte d’Appello di Genova, sentenza 26 agosto 2020
Circolare del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2020, n. 10
Tribunale di Roma, decreto del 21 dicembre 2020
Il rifiuto opposto da Poste Italiane spa all’apertura di un conto corrente di base ai richiedenti protezione internazionale muniti della sola ricevuta della richiesta di permesso costituisce discriminazione in quanto il richiedente privo della possibilità di aprire un conto corrente di base si trova nell’impossibilità concreta di esercitare un’attività lavorativa retribuita e di condurre una vita dignitosa, non potendo nemmeno accedere ai contributi statali o regionali previsti per l’emergenza pandemica, con possibile ulteriore pregiudizio in ordine alla possibilità di accoglimento della domanda di protezione internazionale, sicché le Poste Italiane Spa devono immediatamente cessare la condotta discriminatoria consentendo l’apertura di un conto corrente di base.
apertura conto corrente base – richiedenti asilo – rifiuto Poste italiane SPA – discriminazione – sussiste
Tribunale di Roma, decreto del 21 dicembre 2020, rel. Albano, xxx (avv. Leo) c. Poste Italiane Spa