Tribunale di Firenze, ordinanza 7 dicembre 2019
Tribunale di Lecce, ordinanza 6 dicembre 2019
Tribunale di Roma, ordinanza 25 novembre 2019
Corte di Cassazione, sentenza 7 novembre 2019
Tribunale di Catania, ordinanza 1 novembre 2019
Corte d’Appello di Milano, sentenza 28 ottobre 2019
Tribunale di Ferrara, ordinanza 24 settembre 2019
Tribunale di Bologna, ordinanza 23 settembre 2019
Tribunale di Bologna, ordinanza 23 settembre 2019
Tribunale di Bergamo, ordinanza 21 agosto 2019
Tribunale di Como, ordinanza 16 agosto 2019
Tribunale di Salerno, ordinanza 9 agosto 2019
Tribunale di Bergamo, ordinanza 1 agosto 2019
Tribunale di Bergamo, ordinanza 1 agosto 2019
Tribunale di Palermo, decreto del 15 gennaio 2019 in materia di proroga del trattenimento di richiedente asilo
Ai sensi dell’art. 6, co. 5, del D.lgs. 142 del 2015, il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga dello stesso deve essere adottato per iscritto, riferire le ragioni del trattenimento, contenere specifiche indicazioni riguardanti le procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento e deve essere notificato al richiedente in una lingua comprensibile. D’altronde la notifica deve essere specifica in modo che la persona possa agire immediatamente per contestare la privazione della libertà o la sua proroga, altrimenti il riconoscimento di diritti sostanziali senza un corrispondente diritto di agire risulterebbe illusorio.
Diversamente, nel caso di specie, non era stato emesso dal Questore di Trapani alcun provvedimento amministrativo suscettibile di controllo giudiziario ma solo un invito rivolto dal dirigente dell’ufficio immigrazione al Tribunale tendente a valutare l’opportunità di una proroga della privazione della libertà. Tenendo quindi conto che Il diritto alla libertà personale obbliga lo Stato a fornire garanzie procedurali per gli individui durante arresti e detenzioni con la finalità di contrastare privazioni arbitrarie della libertà e che queste garanzie costituiscono una parte integrante del diritto alla libertà personale, il giudice ha ritenuto irricevibile tale invito.
In aggiunta, il giudice ricorda come la brevità della privazione della libertà costituisca un principio basilare, potendo un richiedente essere trattenuto soltanto fintantoché sussistono i motivi che legittimano la detenzione. Nel caso specifico, la stessa non poteva quindi protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della richiesta di protezione internazionale. Viene quindi chiarito che ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento.