Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023
Tribunale di Lecce, ordinanza 1 giugno 2023
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Torino, Decreto del 14 luglio 2021
La pronuncia del Tribunale di Torino riguarda il ricorso, presentato ai sensi dell’articolo 3 d. lgs. 5/2008, avverso la decisione di trasferimento dall’Italia alla Bulgaria di un richiedente asilo, emessa dall’Unità Dublino italiana dopo aver accertato che il richiedente aveva già presentato in Bulgaria una domanda di protezione internazionale e che le autorità bulgare avevano riconosciuto la propria competenza per l’esame della domanda di asilo.
La decisione del Tribunale torinese è fondata sull’esame di copiosa documentazione di organismi umanitari e internazionali, di cui ampi stralci sono riportati nel testo del provvedimento, dalla quale emerge che, in caso di esecuzione del trasferimento in Bulgaria, il richiedente correrebbe il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, con conseguente violazione dell’art. 3, para 2 del Reg. UE 604/2013, il quale stabilisce che, qualora il richiedente debba essere trasferito verso un Paese nel quale vi siano “fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza”, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione “diventa lo Stato membro competente” per l’accoglienza e per l’esame della domanda di protezione internazionale.
Pertanto il Tribunale, avendo accertato la sussistenza in Bulgaria delle condizioni di cui all’art. 3, para 2, del Reg. UE 604/2013, ha accolto il ricorso e ha dichiarato la competenza dello Stato italiano per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente.
Tribunale di Torino, IX Sez. Civ., Decreto del 14 luglio 2021, rel. Dr.ssa Daniela Culotta