Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023
Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022
Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022
Tribunale di Genova, ordinanza 10 novembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 novembre 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 4 ottobre 2022
Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797
Tribunale di Torino, sentenza 14 luglio 2022
Tribunale di Brescia, ordinanza 26 giugno 2022
Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022
Tribunale di Torino, Decreto del 14 luglio 2021
La pronuncia del Tribunale di Torino riguarda il ricorso, presentato ai sensi dell’articolo 3 d. lgs. 5/2008, avverso la decisione di trasferimento dall’Italia alla Bulgaria di un richiedente asilo, emessa dall’Unità Dublino italiana dopo aver accertato che il richiedente aveva già presentato in Bulgaria una domanda di protezione internazionale e che le autorità bulgare avevano riconosciuto la propria competenza per l’esame della domanda di asilo.
La decisione del Tribunale torinese è fondata sull’esame di copiosa documentazione di organismi umanitari e internazionali, di cui ampi stralci sono riportati nel testo del provvedimento, dalla quale emerge che, in caso di esecuzione del trasferimento in Bulgaria, il richiedente correrebbe il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, con conseguente violazione dell’art. 3, para 2 del Reg. UE 604/2013, il quale stabilisce che, qualora il richiedente debba essere trasferito verso un Paese nel quale vi siano “fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza”, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione “diventa lo Stato membro competente” per l’accoglienza e per l’esame della domanda di protezione internazionale.
Pertanto il Tribunale, avendo accertato la sussistenza in Bulgaria delle condizioni di cui all’art. 3, para 2, del Reg. UE 604/2013, ha accolto il ricorso e ha dichiarato la competenza dello Stato italiano per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente.
Tribunale di Torino, IX Sez. Civ., Decreto del 14 luglio 2021, rel. Dr.ssa Daniela Culotta