Tribunale di Torino, Decreto del 14 luglio 2021

La pronuncia del Tribunale di Torino riguarda il ricorso, presentato ai sensi dell’articolo 3 d. lgs. 5/2008, avverso la decisione di trasferimento dall’Italia alla Bulgaria di un richiedente asilo, emessa dall’Unità Dublino italiana dopo aver accertato che il richiedente aveva già presentato in Bulgaria una domanda di protezione internazionale e che le autorità bulgare avevano riconosciuto la propria competenza per l’esame della domanda di asilo.

La decisione del Tribunale torinese è fondata sull’esame di copiosa documentazione di organismi umanitari e internazionali, di cui ampi stralci sono riportati nel testo del provvedimento, dalla quale emerge che, in caso di esecuzione del trasferimento in Bulgaria, il richiedente correrebbe il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, con conseguente violazione dell’art. 3, para 2 del Reg. UE 604/2013, il quale stabilisce che, qualora il richiedente debba essere trasferito verso un Paese nel quale vi siano “fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche  nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza”, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione “diventa lo Stato membro competente” per l’accoglienza e per l’esame della domanda di protezione internazionale.

Pertanto il Tribunale, avendo accertato la sussistenza in Bulgaria delle condizioni di cui all’art. 3, para 2, del Reg. UE 604/2013, ha accolto il ricorso e ha dichiarato la competenza dello Stato italiano per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente.


Tribunale di Torino,  IX Sez. Civ.,  Decreto del 14 luglio 2021, rel. Dr.ssa Daniela Culotta