Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 2022
Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022
Tribunale di Trieste, ordinanza 24 marzo 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 21 marzo 2022
Tribunale di Benevento, ordinanza 15 marzo 2022
Tribunale di Foggia, sentenza del 23 febbraio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022
Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021
Tribunale di Bari, ordinanza 21 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 13 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 9 dicembre 2021
Tribunale di Torino, Decreto del 14 luglio 2021
La pronuncia del Tribunale di Torino riguarda il ricorso, presentato ai sensi dell’articolo 3 d. lgs. 5/2008, avverso la decisione di trasferimento dall’Italia alla Bulgaria di un richiedente asilo, emessa dall’Unità Dublino italiana dopo aver accertato che il richiedente aveva già presentato in Bulgaria una domanda di protezione internazionale e che le autorità bulgare avevano riconosciuto la propria competenza per l’esame della domanda di asilo.
La decisione del Tribunale torinese è fondata sull’esame di copiosa documentazione di organismi umanitari e internazionali, di cui ampi stralci sono riportati nel testo del provvedimento, dalla quale emerge che, in caso di esecuzione del trasferimento in Bulgaria, il richiedente correrebbe il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, con conseguente violazione dell’art. 3, para 2 del Reg. UE 604/2013, il quale stabilisce che, qualora il richiedente debba essere trasferito verso un Paese nel quale vi siano “fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza”, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione “diventa lo Stato membro competente” per l’accoglienza e per l’esame della domanda di protezione internazionale.
Pertanto il Tribunale, avendo accertato la sussistenza in Bulgaria delle condizioni di cui all’art. 3, para 2, del Reg. UE 604/2013, ha accolto il ricorso e ha dichiarato la competenza dello Stato italiano per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente.
Tribunale di Torino, IX Sez. Civ., Decreto del 14 luglio 2021, rel. Dr.ssa Daniela Culotta