Sul reddito di cittadinanza la Corte d’Appello di Milano ordina all’INPS di adeguarsi alla Corte costituzionale

Si è chiusa oggi davanti alla Corte d’Appello di Milano, dopo un travagliato percorso di oltre 5 anni, la vicenda di 6 cittadini romeni – assistiti dalla Comunità di Sant’Egidio e dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) – che nel 2020 si erano visti revocare il reddito di cittadinanza per mancanza del requisito di 10 anni di residenza sul territorio nazionale, previsto dalla legge istitutiva.

La loro vicenda era giunta fino alla Corte Costituzionale che, con sentenza 31/2025 del marzo scorso, aveva dichiarato incostituzionale il requisito di 10 anni, perché irragionevole e discriminatorio nei confronti degli stranieri, ritenendo compatibile con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza un requisito massimo di 5 anni. 

I cittadini in questione avevano tutti più di 5 anni di residenza e per questo motivo la Corte (presidente e relatore il giudice Giancarlo Casella) avanti la quale era ripreso il giudizio, non solo ha riconosciuto che le somme già percepite non devono essere restituite, ma ha anche ordinato all’INPS di pagare il residuo fino ai 18 mesi di durata massima del reddito di cittadinanza. La Corte, disattendendo la tesi dell’INPS, ha quindi ritenuto irrilevante che gli interessati avessero falsamente dichiarato di avere il requisito di residenza decennale perché si tratta di una dichiarazione relativa a un requisito che non poteva essere richiesto e dunque giuridicamente irrilevante.

Il provvedimento della Corte riguarda non solamente i ricorrenti ma tutti i potenziali interessati perché ordina all’INPS di cessare la condotta discriminatoria e di riconoscere il reddito di cittadinanza a tutti coloro che ne avevano fatto domanda e avevano almeno 5 anni di residenza in Italia, adottando ogni atto necessario ad applicare la sentenza della Corte costituzionale n. 31, risalente oramai a 7 mesi fa.

ASGI e la Comunità di Sant’Egidio di Milano, che hanno promosso e sostenuto l’azione, sottolineano con rammarico come introdurre requisiti illegittimi nelle misure di contrasto alla povertà abbia impedito a persone bisognose di accedere a queste misure, giungendo solo oggi, dopo molti anni, a veder riconosciuta l’erroneità della scelta legislativa e il suo contrasto con i principi costituzionali. 

Auspichiamo perciò che la vicenda sia di monito per le forze politiche affinché analoghe scelte non si ripetano nella legislazione attuale che, ancora oggi, esclude dalle misure di contrasto alla povertà troppe persone, in un contesto in cui, come recentemente certificato dall’Istat, oltre 5 milioni di persone vivono sotto la soglia di povertà assoluta” conclude ASGI.

Corte d’Appello di Milano, sentenza 15.10.2025