Con sentenza 31/2025, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 4/2019, “nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»”. Pubblichiamo alcune prime pronunce di merito che recepiscono la sentenza.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 09.04.2025, ha riconosciuto il diritto al reddito di cittadinanza di una cittadina polacca. La ricorrente aveva percepito il RdC dall’aprile 2019 al marzo 2021, quando l’INPS le aveva comunicato la revoca del beneficio, chiedendone la restituzione. La revoca era motivata dal difetto del requisito di residenza decennale: la ricorrente, infatti, al momento della domanda risultava iscritta all’anagrafe da 9 anni e 8 mesi.
Il Giudice di Napoli, preso atto della sentenza 31/2025 e della documentazione presentata in giudizio dalla ricorrente, ha ritenuto comprovata “la sussistenza dei requisiti di legge in capo alla ricorrente dal momento che la stessa aveva la residenza in Italia quantomeno dal 2009 in maniera continuativa“. Pertanto, ha dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti di revoca e di restituzione emessi dall’INPS e ha condannato l’Istituto a restituire alla ricorrente le somme che ella aveva già ripagato all’Istituto mediante rateazione.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza del 19.06.2025, ha dichiarato illegittimi i provvedimenti di revoca e richiesta di restituzione di RDC emessi dall’INPS nei confronti di una cittadina rumena che al momento della domanda risiedeva in Italia da 9 anni e 150 giorni. Anche in questo caso, il Giudice, alla luce della sentenza 31/2025, ha ritenuto che la ricorrente fosse in possesso del requisito di residenza di almeno 5 anni, e pertanto avesse diritto alla prestazione. L’INPS è stato quindi condannato a corrispondere i ratei non precedentemente erogati.
Aggiornamento:
Trib. Firenze, sentenza 13.05.2026
Leggi la guida pratica: il requisito di residenza pregressa del RdC dopo la sentenza 31/2025Immagine in evidenza da Freepik

