E’ stata depositata le sentenza n. 54/2022 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme in materia di bonus bebè e assegno maternità che escludevano i cittadini extra UE non lungo soggiornanti dalla fruizione delle due prestazioni.
Dopo quasi tre anni giunge finalmente a termine il lungo e complesso groviglio giudiziario che ha investito le alte Corti in merito a queste due importanti misure di welfare familiare.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con diverse ordinanze aveva sollevato, nel 2019, la questione di legittimità con riferimento agli artt. 31 e 117 primo comma Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.
La Consulta ha poi deciso di rinviare pregiudizialmente alla Corte di Giustizia UE che, con sentenza del 2 settembre 2021 ha dichiarato che l’esclusione dei titolari di permesso unico lavoro dalle disposizioni interne è in contrasto con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e con la direttiva 2011/98 che riconosce il diritto alla sicurezza sociale a tutti gli stranieri con un permesso di soggiorno anche breve purché consenta di lavorare.
La palla è ritornata alla Corte Costituzionale che, con la sentenza allegata in calce, ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme anche alla luce della preminente finalità di tutela del minore delle prestazioni: “nell’introdurre presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose- scrive la Corte – le disposizioni censurate istituiscono per i soli cittadini di paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione.”
La sentenza della Consulta produce i suoi effetti su tutte le domande di bonus bebè presentate sino al primo marzo 2022, data a partire dalla quale tale prestazione è sostituita dall’Assegno Unico Universale. Mentre, al momento, è ancora possibile presentare le domande di assegno di maternità di base presso il proprio Comune di residenza entro i 6 mesi dalla nascita del bambino/a.
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