Incostituzionali le limitazioni agli stranieri per accedere al Bonus bebè e all’indennità di maternità

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Con il comunicato stampa di oggi la Corte Costituzionale ha reso noto che, a seguito dell’udienza pubblica tenutasi ieri, ha ritenuto fondata la questione di costituzionalità delle norme che limitavano l’accesso al bonus bebè e alla indennità di base ai soli stranieri lungo soggiornanti.

Giunge così al termine la lunga vicenda giudiziaria nella quale gli avvocati ASGI hanno speso con successo energie e competenze in tutti i Tribunali d’Italia.

Come noto, la ulteriore particolarità della vicenda nasceva dal fatto che, mentre tutti i giudici di merito avevano accolto la domanda dei migranti disapplicando la norma nazionale e dando diretta applicazione alla direttiva 2011/98 (che garantisce parità dio trattamento a tutti gli stranieri che hanno un permesso che consente di lavorare), la Cassazione aveva deciso di sollevare sul punto questione di costituzionalità e la Corte Costituzionale aveva a sua volta interpellato la Corte di Lussemburgo chiedendo la corretta interpretazione della direttiva.

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 2 settembre 2021,  aveva dichiarato il contrasto, ma, avanti la Corte Costituzionale, l’avvocatura dello Stato aveva nuovamente negato la possibilità della Corte Costituzionale di adottare una pronuncia “estensiva” ritenendo intangibili i limiti di spesa già stabiliti dallo Stato.

La Corte evidentemente – lo si può dedurre già dal comunicato stampa e in attesa di leggere le motivazioni – non ha seguito questa impostazione, ritenendo che gli obblighi di parità di trattamento decisi in sede europea debbano comunque essere rispettati e che quindi la illegittima limitazione debba essere rimossa dall’ordinamento nazionale attribuendo così la prestazione a coloro che sono stati lesi dalla discriminazione.

La Corte ha inoltre dichiarato incostituzionale anche l’art. 74 d.lgs. 150/01 in materia di indennità di maternità di base benché la questione che aveva dato luogo al rinvio fosse sorta prima della direttiva 2011/98: il che significa necessariamente che la Corte ha ritenuto l’esclusione della madri prive del permesso di lungo periodo in contrasto con la Carta Costituzionale in quanto tale (art. 3 e 31 Cost.) e non solo con la direttiva 2011/98.

La sentenza – che giunge dopo un lungo contenzioso che ha comportato dispendio di risorse pubbliche, aggravio per il sistema giudiziario e violazione di diritti per coloro che non hanno avuto la fortuna di ottenere l’aiuto delle associazioni per  procedere in giudizio –  è certamente anche un monito per il legislatore affinché non si ripetano in futuro scelte di questo genere che rappresentano un danno non solo e non tanto per i migranti ma per la crescita e la coesione dell’intera collettività di chi vive sul nostro territorio.

IL COMUNICATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

foto da Unsplash

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