Con sentenza N. 95/2026 del 23 dicembre 2025, pubblicata il 21 gennaio 2026, la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello della Regione Veneto e del Comune di Venezia, ordinando alle amministrazioni di modificare bando ERP e legge regionale veneta.
Nel 2022 ASGI, Razzismo Stop Onlus, SUNIA FEDERAZIONE PADOVA e tre cittadini stranieri avevano impugnato il bando per le case popolari del Comune di Venezia che tra i criteri di assegnazione dei punteggi prevedeva, come statuito dalla Legge Regionale Veneta, l’attribuzione di fino a 7 punti per chi avesse la residenza anagrafica o l’attività lavorativa in Veneto da più di 10 anni, e fino a 8 punti per chi fosse residente o lavorasse nel Comune di Venezia da più di 15 anni. Il Tribunale di Padova aveva accolto le richieste dei ricorrenti e aveva dichiarato questo criterio illegittimo.
Con la sentenza odierna, la Corte di Appello ha confermato sostanzialmente quanto già stabilito in primo grado e più recentemente dalla Corte costituzionale nella sentenza 1/2026: l’utilizzo della residenza (o attività lavorativa) pregressa come criterio per l’assegnazione dei punteggi per le graduatorie ERP non è legittimo se slegato da qualsivoglia considerazione sul bisogno dei richiedenti.
La Corte ha infatti rilevato come il sistema di punteggi della Regione Veneto rischia concretamente di far prevalere la sola durata della residenza su tutti gli indicatori di bisogno abitativo. Nelle sue motivazioni, ha evidenziato come una persona anziana con invalidità grave e reddito bassissimo (11 punti) possa essere sopravanzata in graduatoria da chi semplicemente risiede in Veneto da oltre 30 anni (12 punti), anche in assenza di qualsiasi stato di bisogno.
Ancora più evidente il caso del Comune di Venezia, dove i punteggi aggiuntivi per residenza comunale (fino a 8 punti) si cumulano con quelli regionali (fino a 7 punti), consentendo di raggiungere 15 punti per la sola residenza. Come rilevato dalla Corte, questo significa che “una coppia di mezza età senza figli, con residenza anagrafica o attività lavorativa in Veneto da oltre 30 anni” potrebbe sopravanzare “un nucleo familiare di nuova formazione con figli minori di età superiore a quattro anni, in alloggio sovraffollato, in coabitazione con altro o più nuclei familiari” che raggiunge al massimo 10 punti.
La Corte ha pertanto accertato il carattere discriminatorio delle previsioni del bando e della legge regionale, e ha ordinato la rimozione della discriminazione. Adesso il Comune di Venezia dovrà emanare un nuovo bando per le assegnazioni non ancora definite, e la Regione sarà tenuta a presentare un piano di rimozione della discriminazione entro i prossimi 60 giorni.
Confermata anche la condanna del Tribunale in primo grado, della Regione Veneto e del Comune di Venezia al risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle tre associazioni ricorrenti (ASGI, Razzismo Stop Onlus e SUNIA Federazione di Padova) riconoscendo la loro funzione istituzionale di tutela dei diritti delle persone in condizioni di vulnerabilità.
La sentenza si pone in continuità con la giurisprudenza costituzionale e di merito ormai consolidata in materia di accesso agli alloggi pubblici, ribadendo che l’edilizia residenziale pubblica deve rispondere effettivamente ai bisogni delle persone in condizione di fragilità, indipendentemente dalla loro storia migratoria, non potendo mai diventare criterio determinante o prevalente nell’accesso a un servizio sociale essenziale come quello dell’abitazione.
Milano/Venezia/Padova, 21 gennaio 2026
ASGI
Razzismo Stop Onlus
SUNIA FEDERAZIONE PADOVA
Diritto alla casa
Garantire l’accesso in condizioni di uguaglianza al welfare, smascherando le disuguaglianze strutturali e gli strumenti burocratici di esclusione, per rendere effettivo il diritto sociale essenziale alla casa senza distinzioni.
Questo è lo scopo dell’azione di ASGI che utilizzando una serie di strumenti legali, come il contenzioso strategico, abbatte le barriere burocratiche nazionali e regionali per promuovere la legalità costituzionale nel sistema abitativo pubblico. Il diritto all’abitazione rientra fra i diritti inviolabili della persona, essendo condizione indispensabile affinché sia assicurata a ogni individuo la dignità umana e l’effettiva partecipazione alla vita sociale.
L’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ha la funzione di garantire questo diritto sociale essenziale a coloro che non dispongono di mezzi economici sufficienti. Pertanto, il criterio cardine per l’accesso e la graduazione del beneficio deve essere necessariamente lo stato di bisogno, come ricordato dalle diverse sentenze della Corte costituzionale ottenute a seguito dei ricorsi che, anche in collaborazione con altre associazioni, abbiamo sostenuto.
Crediamo che la legge non possa trasformare un diritto sociale fondamentale in un premio alla fedeltà territoriale o in uno strumento di esclusione burocratica ma debba rispettare il principio costituzionale che impone la rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini per permettere ad ogni persona italiana o straniera regolarmente soggiornante che versi in stato di bisogno il diritto di accedere al sistema abitativo pubblico su basi di parità.
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