Dopo Bologna e Milano, anche Venezia: discriminatorio l’art. 40, comma 6, TUI nell’accesso alle case popolari

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La pronuncia — che riforma la sentenza n. 1047/2025 del Tribunale di Treviso, che aveva rigettato l’azione antidiscriminatoria — afferma che l’art. 40, comma 6, del d.lgs. 286/1998 (TUI), così come la legge regionale Veneto n. 39/2017 e il bando ERP del Comune di Treviso dell’11 gennaio 2023, nella parte in cui subordinano l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica al possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno biennale, si pongono in diretto contrasto con il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 12, paragrafo 1, lett. g), della direttiva 2011/98/UE per i titolari di permesso unico lavoro.

A fine febbraio è stata pubblicata la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, Sezione Seconda, R.G. 1453/2025, con cui il collegio presieduto dalla dott.ssa Martina Gasparini ha dichiarato discriminatoria l’esclusione di una lavoratrice straniera dalla graduatoria per l’accesso all’alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Treviso, in quanto priva di un permesso di soggiorno di durata almeno biennale al momento della presentazione della domanda.

Si tratta di una pronuncia particolarmente significativa nel panorama giurisprudenziale che si sta sviluppando intorno all’art. 40, comma 6, TUI: mentre le altre recenti pronunce di merito — tra cui la sentenza n. 1902/2025 del Tribunale di Bologna e l’ordinanza del 16 luglio 2025 del Tribunale di Milano — si erano concentrate sul requisito dell’esercizio di una regolare attività lavorativa, la Corte d’Appello di Venezia è la prima a fare applicazione del medesimo principio con specifico riguardo al requisito del permesso di soggiorno biennale.

La Corte ha richiamato il carattere self-executing della direttiva, rilevando che la disposizione di cui all’art. 12, par. 1, lett. g) è chiara, precisa e incondizionata e, come tale, dotata di effetto diretto. Lo Stato italiano non si è avvalso della facoltà di deroga prevista dall’art. 12, paragrafo 2, della direttiva, non avendo manifestato in modo inequivocabile tale volontà in sede di recepimento: il d.lgs. 40/2014, che ha dato attuazione alla direttiva, si è limitato a introdurre nel TUI la dicitura “perm. unico lavoro” nel permesso di soggiorno, senza contenere alcuna manifestazione di volontà derogatoria. Di conseguenza, in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione Europea, la normativa nazionale confliggente deve essere disapplicata.

La pronuncia chiarisce inoltre che tale obbligo di disapplicazione non grava solo sul giudice, ma anche sulla pubblica amministrazione, la quale è tenuta a dare applicazione diretta alle norme europee provviste di effetto diretto, astenendosi dall’adottare atti — come i bandi di gara — che recepiscano disposizioni interne incompatibili. Il Comune di Treviso avrebbe dunque dovuto procedere autonomamente alla disapplicazione dell’art. 40, comma 6, TUI già in sede di predisposizione del bando; il mancato ottemperamento di tale obbligo integra una condotta discriminatoria ai sensi dell’art. 43 del medesimo d.lgs. 286/1998.

Sotto il profilo processuale, la Corte affronta e supera il rilievo di inammissibilità per difetto di interesse ad agire sollevato dal Tribunale di primo grado — che aveva escluso l’interesse in ragione della posizione in graduatoria che sarebbe spettata alla ricorrente, ritenuta insufficiente a ottenere l’assegnazione di un alloggio. La Corte chiarisce che, nell’ambito di un’azione contro la discriminazione ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, l’interesse ad agire sussiste a prescindere dalla concreta possibilità di ottenere l’assegnazione dell’alloggio: l’oggetto del giudizio antidiscriminatorio è la tutela di un diritto soggettivo assoluto, di rilievo costituzionale e sovranazionale, a non subire discriminazioni — e non la tutela di un interesse legittimo all’ottenimento di un provvedimento favorevole. L’utilità concreta e giuridicamente apprezzabile dell’azione risiede nell’accertamento del carattere discriminatorio della condotta e nella rimozione dei suoi effetti, ovvero nell’inserimento del soggetto escluso nella graduatoria a parità di condizioni con gli altri partecipanti.

Per l’effetto, la Corte ha ordinato l’inserimento dell’appellante nella graduatoria definitiva del bando ERP del Comune di Treviso con assegnazione del relativo punteggio, compensando integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.


La sentenza

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