Nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza n. 1902/2025 con cui il Tribunale di Bologna ha dichiarato discriminatoria l’esclusione di un lavoratore straniero dalla graduatoria per l’accesso all’alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) perché al momento della richiesta e della formazione della graduatoria versava in stato di disoccupazione.
Il Tribunale ha richiamato il principio di parità previsto dalla Direttiva 2011/98/UE (cd. direttiva “permesso unico”) ricordando che è riconosciuto per tutti i/le titolari di permesso unico, come era il ricorrente. La sentenza n. 1902/2025 censura la pretesa prevista dall’art. 40, co. 6 TU immigrazione, d.lgs. 286/98, che per i soli lavoratori e lavoratrici non comunitari richiede la dimostrazione di avere un’attività lavorativa in corso, sia al momento della domanda che per il periodo di assegnazione. Il caso era stato segnalato dallo SPAD del Comune di Bologna e con intervento in giudizio di ASGI.
Una pronuncia importante, che ripristina il principio di parità non solo per il ricorrente ma per tutte le persone straniere che fanno o faranno domanda di accesso all’ERP. Il Tribunale, infatti, non solo ha ordinato ad ACER di reinserire in graduatoria il ricorrente ma anche al Comune di Bologna e ad ACER di “astenersi dall’inserire e comunque di escludere nei prossimi bandi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e da quelli già eventualmente emessi, ma non ancora definiti con l’assegnazione degli alloggi, il requisito previsto dall’art. 40, co. 6, del d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, e rappresentato dall’esercizio da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea di “una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo”.
Pertanto, i bandi ERP in corso e quelli futuri non potranno più contenere la condizione
discriminatoria per i lavoratori e le lavoratrici straniere. Una vittoria importante, che ASGI auspica venga colta anche dalla Regione Emilia-Romagna per modificare la legge regionale 24/2001 che rappresenta la base della accertata discriminazione.
Bologna, 28.07.25
L’illegittimità del requisito di attività lavorativa prevista dall’art. 40 comma 6 TUI era già stata accertata alcune settimane fa dal Tribunale di Milano, che, con ordinanza del 16 luglio 2025, ne ha disposto il rinvio alla Corte costituzionale. Le due pronunce, sebbene giungano a conclusioni diverse circa le modalità di rimozione del requisito, ne confermano il carattere discriminatorio. ASGI continuerà a promuovere azioni giudiziarie per garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento, e auspica che questa norma venga modificata in senso conforme a costituzione a livello nazionale o, in mancanza, disapplicata in quanto discriminatoria.
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