Bonus Bebè: continuano le decisioni favorevoli. E intanto l’Inps di Milano accoglie una domanda di titolare di permesso unico di lavoro

Mentre la giurisprudenza di merito continua a condannare l’INPS e a riconoscere ai cittadini extra UE il diritto al “bonus bebé” (tranne in un caso), l’INPS di Milano accoglie una domanda di titolare di permesso unico lavoro

 Salgono a 15 le pronunce di merito che riconoscono il diritto all’assegno di natalità ai cittadini e alle cittadine extra UE con titolo di soggiorno diverso dalla carta di soggiorno di lungo periodo.

Il Tribunale di Milano, con due ordinanze rispettivamente del 2 dicembre 2016 e del 5 dicembre 2016, riconosce che le  cittadine extra UE titolari  di un permesso di soggiorno per  motivi familiari hanno diritto di beneficiare del cd. bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 e il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione.

Il Tribunale di Arezzo con ordinanza del 9 novembre 2016 e il Tribunale di Rovereto  con ordinanza del 29 settembre 2016 riconoscono che i cittadini extra Ue familiari di cittadini rispettivamente italiani o comunitari  hanno diritto  a percepire l’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014.

Il Tribunale di Brescia  con ordinanza del 17 novembre 2016 riconosce che la cittadina extra UE titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari ha diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98 – a beneficiare del cd. bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 e il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione

Il Tribunale di Pavia con ordinanza del 21 ottobre 2016 riconosce l’accesso all’assegno di natalità per il titolare di permesso unico lavoro in ragione di un’interpretazione della norma nazionale conforme al diritto europeo che trova conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 187/2010), la quale esclude che sia necessaria la titolarità del permesso di soggiorno UE per l’erogazione di prestazioni quale quella oggetto di causa.

Il Tribunale di Rovereto, sez lavoro, ordinanza del 29 settembre 2016, condanna l’INPS a versare l’assegno di natalità al cittadino titolare di permesso unico lavoro, seguendo l’impostazione già confermata in precedenza, ovvero l’applicabilità diretta della clausola di parità ex art 12 Dir 2011/98.

Le decisioni si aggiungono a quelle del 30 settembre 2016 da parte del tribunale di Modena e del 4 ottobre 2016 da parte del tribunale di Pavia che riconoscono il diritto al “bonus bebè” agli stranieri titolari di “permesso unico lavoro”. E il 21 settembre 2016, il giudice del Lavoro del Tribunale di Brescia, in un caso segnalato dalla CGIL di Brescia, aveva infatti riconosciuto ad una cittadina bosniaca regolarmente soggiornante in Italia dal 1997 e titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari, il diritto al bonus bebè affermando che il disposto normativo che richiede il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per l’accesso al beneficio “contrasta con l’art. 12 della direttiva 2011/98”. Come per le precedenti pronunce, il giudice ha riconosciuto che, sebbene l’art.12 della direttiva non sia stato trasposto attraverso il d.lgs. 40/14, è comunque “corretto affermarne l’efficacia diretta nel nostro ordinamento nei rapporti di tipo verticale trattandosi di disposizione precisa e incondizionata, non dovendo lo Stato svolgere alcuna attività per applicarla” (per un approfondimento clicca qui)

Analoga decisione era giunta, con riferimento a 3 richiedenti, in data 22 settembre da parte del Tribunale di Bergamo, il medesimo Tribunale che già 4 volte si è espresso in senso favorevole ai ricorrenti. I casi erano stati segnalati ad ASGI dalla CGIL di Bergamo.

Si registra la prima, isolata, sconfitta. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 13 ottobre, statuisce che il bonus bebè rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al regolamento 883/2004 ed esclude quindi l’applicabilità diretta della clausola di parità dell’art 12 dir. 98/2011. Aggiunge – in modo quantomeno opinabile – che, anche se il beneficio rientrasse tra quelli di previdenza sociale, non si configura l’inadempimento dello Stato nella mancata trasposizione nella D.lgs 40/2014 dell’art 12 dir. 2011/98, in quanto i considerendo 19 e 24 della Direttiva riconoscono il significativo margine discrezionale che la stessa ha riconosciuto in capo ai legislatori nazionali, venendo espresso un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori di paesi terzi titolari dei relativi permessi di soggiorno ma non certamente alcuna disposizione cogente.

Nel frattempo, nel corso di un giudizio pendente avanti il Tribunale di Milano e promosso su segnalazione della CISL di Milano, l’INPS, dopo essersi strenuamente difeso negando il diritto, ha inaspettatamente deciso di riconoscere il bonus bebè ad una cittadino turco, titolare del “solo” permesso unico lavoro.

La decisione – a quanto risulta, la prima in Italia – fa sperare in un graduale ripensamento da parte dell’Istituto, ma rende ancora più manifesta l’irragionevolezza della situazione attuale, ove un importante diritto assistenziale è affidato alla sola azione giudiziaria o alla casualità di decisioni dell’Istituto.