AUU: importanti novità con il messaggio INPS n. 2951 del 25 luglio 2022

Tipologia del contenuto:Notizie

Il messaggio INPS n. 2951 pubblicato ieri accoglie finalmente molte delle richieste presentate da ASGI in materia di Assegno Unico Universale: anche i titolari di permesso per protezione speciale, assistenza minori e casi speciali ne avranno diritto così come coloro che sono in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.

L’AUU è una prestazione familiare divenuta operativa il primo marzo di quest’anno. Dopo l’entrata in vigore della legge delega – che aveva previsto la misura limitandola a lungosoggiornanti e titolari di permesso “per motivi di lavoro” – ASGI aveva  inviato un parere al Parlamento con il quale chiedeva di estendere la misura anche ai titolari di protezione internazionale, ai titolari di  permesso unico lavoro e alle altre categorie escluse.

Le richieste sono in piccola parte state accolte con il decreto legislativo delegato n. 230 che ha chiarito che con “permesso per motivi di lavoro” deve intendersi permesso unico lavoro (dunque comprensivo anche dei permessi per famiglia). Nessuna modifica era invece intervenuta per le altre categorie oggetto delle richieste di ASGI.

Una notevole estensione si è avuta con la circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022 che ha ricompreso tra gli aventi diritto non solo i titolari di protezione internazionale, ma anche i titolari di permesso per lavoro autonomo. La circolare, tuttavia, ha “dimenticato” i titolari di protezione speciale, di permesso per assistenza minori, per casi speciali e altri, con la conseguenza che – stante l’assorbimento nell’AUU di tutte le prestazioni di famiglia – i titolari di detti permessi, anche se avevano un rapporto di lavoro in corso,  si trovavano a subire una grave perdita di sostegno economico.

ASGI ha quindi pubblicato un appello alle Istituzioni affinché venisse data applicazione al monito contenuto nella sentenza n. 54/2022 della Corte Costituzionale secondo cui doveva essere riconosciuto un sostegno alla famiglia a tutti i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti al fine di soddisfare l’imprescindibile esigenza di “tutela dei valori primari della maternità e dell’infanzia”.

Parallelamente, in questi mesi, si è aperto un ulteriore fronte, perché  l’INPS ha iniziato a sospendere le richieste di AUU ai cittadini extra UE in possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre, sulla pagina dedicata all’AUU del sito istituzionale INPS, venivano date informazioni errate circa i titoli di soggiorno necessari per accedere alla misura, informazioni che non tenevano conto della stessa circolare dell’INPS del 9 febbraio.

L’ASGI ha quindi inviato due ulteriori lettere all’INPS chiedendo, quanto alla prima questione, di interrompere la prassi della sospensione “in quanto contraria al principio di continuità della regolarità di soggiorno, secondo cui la persona straniera conserva, nella fase di rinnovo del titolo, tutti i diritti discendenti dal titolo di soggiorno solo formalmente scaduto.”

Quanto alle informazioni errate, ASGI ha chiesto di correggerle immediatamente in modo da evitare di indurre molti cittadini stranieri a non presentare domanda per una prestazione cui avrebbero diritto.

Con il messaggio n. 2951, l’INPS ha accolto diverse richieste ampliando ulteriormente la platea dei beneficiari con l’inclusione dei seguenti permessi di soggiorno:
  • Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale; (che in realtà era già ricompreso nel decreto delegato)
  • Lavoro stagionale (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • Assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
  • Protezione speciale;
  • Casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

Inspiegabilmente, la stessa circolare esclude i titolari di permesso per attesa occupazione e ciò appare errato perché il c.d. permesso per attesa occupazione è un permesso che consente di lavorare e non è escluso dalla categorie di permesso unico lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 8.2 TU immigrazione: dunque si tratta di un permesso al quale la direttiva 2011/98, e lo stesso d.lgs. 230/2021 garantisce parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni sociali. Restano anche esclusi i titolari di permesso per residenza elettiva (il che può dar luogo a situazioni delicate se pensiamo ad es. alle vittime di infortuni sul lavoro titolari di rendita INAIL che – se pure in casi limitati, posto che la presenza di una famiglia dovrebbe rendere possibile un permesso per altro titolo   –  potrebbero trovarsi ad avere appunto un permesso per residenza elettiva) e i titolari di permessi per cure mediche (per i quali può valere lo stesso discorso).

Fortunatamente la comunicazione ha invece chiarito che deve essere “ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione. Nonostante sia specificato che ciò debba avvenire in sede di istanza di riesame, è pacifico che il medesimo principio valga anche in sede di prima domanda.

Infine, non vi sono chiarimenti circa la possibilità, apparentemente prospettata con la circolare 23/2022, di computare i figli all’estero per alcuni Paesi con cui sono stipulati accordi bilaterali con l’Italia.

ASGI esprime grande soddisfazione per questo ulteriore ampliamento e per i chiarimenti forniti a coloro che sono in attesa del rinnovo del permesso, risultato di un’ importante e costante attività di pressione al fine di raggiungere la piena universalità che la stessa legge delega si era prefissata. L’obiettivo della misura era appunto il superamento dell’attuale “polverizzazione delle misure a sostegno della genitorialità (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali) mediante una complessiva razionalizzazione e una parziale soppressione degli istituti vigenti, finalizzando le risorse così reperite all’istituzione dell’assegno unico.” (Dossier Parlamentare)


La Comunicazione dell’INPS n. 2951 del 25 luglio 2022

La lettera di ASGI del 1 giugno 2022

La lettera di ASGI del 19 luglio 2022

Tipologia del contenuto:Notizie