INPS : assegno unico anche per gli stranieri con i permessi per protezione internazionale e per lavoro autonomo

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E’ stata emanata il 9 febbraio 2022 l’attesa circolare INPS che avrebbe dovuto rimediare alle gravi carenze del decreto legislativo 230/21 per quanto riguarda l’accesso degli stranieri all’assegno unico.

Le attese non sono andate completamente deluse perché la circolare, anche a seguito delle segnalazioni giunte da ASGI e dalle associazioni e organizzazioni sindacali, pone rimedio almeno alle più gravi discriminazioni che potevano derivare da una interpretazione restrittiva della legge.

In particolare, oltre alle categorie di stranieri espressamente incluse dal decreto legislativo (titolari di permesso unico lavoro, titolari di permesso di lungo periodo, titolari di permesso per ricerca) l’assegno unico sarà riconosciuto, in forza dei vincoli derivanti dal diritto dell’Unione, anche:

  • ai titolari di protezione internazionale
  • agli apolidi
  • ai titolari di carta blu
  • ai cittadini di Marocco, Algeria, Tunisia in forza dei rispettivi accordi euromediterranei
  • ai familiari extra UE  di cittadini dell’Unione
  • ai titolari di permesso per ricongiungimento familiare
  • ai titolari di permesso per lavoro autonomo

L’inclusione dei titolari dei primi sei permessi indicati appariva subito doverosa per i predetti vincoli europei, forse superflua nel caso dei titolari di permesso per ricongiungimento familiare, trattandosi comunque di permesso unico lavoro).

Va invece rilevato che solo l’inserimento dei titolari di permesso per lavoro autonomo appare una apprezzabile “forzatura” del testo legislativo (che non comprende detto permesso) e che pone rimedio a una esclusione che sarebbe stata paradossale per un istituto come l’assegno unico che è nato proprio per garantire, a differenza del precedente assegno al nucleo familiare, una copertura universale estesa oltre l’area del lavoro dipendente.

Quanto all’altro punto critico, cioè la residenza biennale e i requisiti sostitutivi della stessa, la circolare precisa che il requisito sostitutivo costituito dalla titolarità di un  rapporto di lavoro di almeno 6 mesi  consente di percepire l’assegno per tutto l’anno di riferimento, superando cosi un’altra criticità che ASGI aveva segnalato: in pratica il richiedente privo della residenza biennale che formula domanda facendo valere l’esistenza di un rapporto d lavoro di sei mesi percepirà l’assegno fino al termine “dell’anno di riferimento della domanda” (la domanda va infatti ripetuta ogni anno) e non fino al cessare del rapporto di lavoro.

Resta confermato che i figli da considerare sono quelli inclusi nell’ISEE e pertanto quelli che fanno parte del nucleo familiare ai sensi del dlgs 159/13: resta così risolta con una parificazione “al ribasso” la questione del computo dei familiari residenti all’estero che a questo punto non potranno più essere inclusi nel calcolo né per gli italiani, né per gli stranieri.

Su questo punto tuttavia la circolare lascia spazio a un successivo riesame della questione.

Infine, per quanto riguarda il raccordo con le altre prestazioni e conseguentemente la rilevanza del contenzioso in essere, la circolare precisa che

  • il premio alla nascita (800 euro) continua ad essere riconosciuto per le nascite intervenute fino al 28.2.2022 e per le gravidanze giunte al 7^ mese fino al 31.12.2021
  • l’assegno di natalità continua ad essere riconosciuto per i nati fino al 31.12.2021
  • l’assegno per i tre figli minori è pagato per gennaio e febbraio e poi è soppresso
  • le detrazioni fiscali per familiari a carico cessano di essere applicate con il 28.2.2022

Resta dunque confermato che le prestazioni non soppresse dalla nuova disciplina sono solo il bonus asili nido, l’assegno di maternità di base, la carta della famiglia.

La circolare fa, dunque, degli importanti passi avanti: resta tuttavia rilevantissima e grave l’esclusione dei titolari di permessi diversi da quelli sopra indicati, in particolari dei titolari di permessi per protezione speciale, i quali – stante la soppressione di tutte le altre prestazioni per famiglia, ivi comprese le detrazioni fiscali – si troveranno privi di qualsiasi sostegno alla famiglia, anche quando avranno un rapporto di lavoro subordinato in corso, con un evidente peggioramento della loro situazione (fino al 28.2.2022 avranno infatti gli ANF e le detrazioni per familiari a carico): il che, ferma restando la legittimità della  scelta legislativa di passare da una prestazione contributiva a una prestazione assistenziale scollegata dal rapporto di lavoro, non pare davvero ammissibile.


Circolare dell’INPS del 9 febbraio 2022, n. 23 – Istituzione dell’assegno unico universale per i figli a carico


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