Con sentenza del 30 novembre 2016 la Corte d’Appello di Brescia conferma la decisione assunta dal Tribunale di Bergamo con ordinanza del 9 agosto 2016.
Il caso, segnalato dall’ufficio stranieri della CGIL di Bergamo, ha portato la Corte a confermare la discriminatorietà dell’esclusione dei soggetti titolari del permesso unico lavoro dall’accesso all’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014.
La Corte d’Appello di Brescia ha affermato che l’assegno in questione rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento 883/04 perché trattasi di prestazione erogata non discrezionalmente, sulla base di requisiti predeterminati. Da ciò ne deriva che la prestazione in oggetto è soggetta al vincolo di parità di cui alla all’art. 12 direttiva 2011/98 che trova applicazione diretta nell’ordinamento nazionale.
La sentenza va ad aggiungersi alle già numerose ordinanze favorevoli emesse da diversi tribunali d’Italia.
In senso conforme si richiamano infatti le seguenti decisioni:
Tribunale di Milano, ordinanza del 9 dicembre 2016
Tribunale di Milano, ordinanza del 5 dicembre 2016
Tribunale di Milano, ordinanza del 2 dicembre 2016
Tribunale di Brescia, ordinanza del 17 novembre 2016
Tribunale di Arezzo, 9 novembre 2016
Tribunale di Rovereto, ordinanza del 29 settembre 2016
Tribunale di Pavia, ordinanza del 21 ottobre 2016
Tribunale di Modena, ordinanza del 30 settembre 2016
Tribunale di Pavia, ordinanza del 4 ottobre 2016
Tribunale di Brescia, ordinanza 21 settembre 2016
Per un approfondimento sulle ordinanze di primo grado clicca qui.