Discriminatorio limitare l’assunzione di stranieri nelle aziende pubbliche

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Il Tribunale di Torino, accogliendo il ricorso di ASGI, dichiara discriminatorio il comportamento dell’Azienda Servizi Territoriali del Comune di Genova che pretendeva di applicare le stesse limitazioni previste per il pubblico impiego alle assunzioni di apprendisti giardinieri.

Con ordinanza 18 maggio 2018, il Tribunale di Torino ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta posta in essere da ASTER spa – Azienda Servizi Territoriali di Genova, interamente partecipata dal Comune, che ha impedito la candidatura dei cittadini stranieri al bando per l’assunzione di apprendisti operai addetti alla manutenzione del verde pubblico.

La società pubblica,  ignorando una precedente segnalazione di ASGI, aveva insistito nel sostenere la legittimità del bando – che prevedeva fra i requisiti necessari la cittadinanza italiana o comunitaria –  sotto due profili: da un lato affermando che le società pubbliche, sarebbero parte della pubblica amministrazione e,  essendo soggette alla regola del pubblico concorso, sarebbero anche soggette alle limitazioni per nazionalità e titolo di soggiorno contenute nell’art. 38 TU pubblico impiego (D.lgs 165/2001); dall’altro affermando che, se anche tutte le categorie di cui al citato art. 38 non erano espressamente indicate nel bando, ciò non costituirebbe discriminazione, dovendo valere in proposito il principio di “enterointegrazione” del bando, secondo il quale spetterebbe ai privati verificare la legge applicabile ai fini della valutazione dei requisiti.

ASGI ha proposto ricorso al Tribunale di Torino (competente per territorio) contestando entrambe le tesi di ASTER; e il Tribunale ha pienamente accolto il ricorso, ordinando la riapertura del bando e condannando ASTER al pagamento delle spese di lite.

In primo luogo il Tribunale ha dichiarato che le società a partecipazione pubblica non rientrano nella pubblica amministrazione e pertanto le assunzioni alle loro dipendenze non sono soggette ai limiti di cui all’art. 38 del D.lgs 165/2001. Sul punto il giudice ricorda che, anche secondo l’orientamento della Cassazione, il rapporto dei dipendenti delle cd società in house è di tipo privatistico e soggiace pertanto, quanto ai requisiti di assunzione, al generale principio paritario  indipendentemente dal fatto che l’assunzione avvenga poi per concorso pubblico (in tal senso Cass., Sez. Un., 7759/2017).

In secondo luogo il principio di eterointegrazione del bando invocato da Aster non può trovare applicazione sia perché invocato in relazione ad una norma non operante nel caso di specie, quale il citato art. 38, sia perché l’illegittimo contenuto limitativo del bando “….configura una discriminazione secondo i principi affermati dalla CGUE, essendo idoneo “a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie condidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro”.

L’ordinanza rappresenta un importante punto fermo sia per dissipare i dubbi che qualche azienda pubblica ancora nutre sulla materia (il caso di ASTER purtroppo  non è l’unico) sia perché richiama tutte le amministrazioni a una corretta redazione dei bandi: l’indicazione dei destinatari in modo erroneo o insufficiente non può essere sanata dall’obbligo degli interessati di “verificare la legge”: spetta all’amministrazione rispettare i principi di correttezza e trasparenza, per non “dissuadere fortemente” dal presentare domanda i soggetti non espressamente citati, integrando con ciò una discriminazione sanzionabile.

L’ordinanza

 

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