Diritto all’assegno sociale anche se nei 10 anni precedenti la domanda ci si è assentati dall’Italia per brevi periodi

Con sentenza del 15 dicembre 2020 n. 121, il Tribunale di Alessandria ha accolto il ricorso di una cittadina macedone riconoscendo il suo diritto all’assegno sociale, rifiutato dall’INPS per asserito difetto del requisito del soggiorno legale continuativo in Italia per almeno 10 anni

La signora non solo aveva mantenuto la residenza anagrafica nel comune di Novi Ligure ma,  come emergeva dal passaporto prodotto in giudizio, si era assentata solo per brevi periodi (un mese o poco più ogni anno) per recarsi in Macedonia dai parenti (solo nel 2012 si era assentata per un periodo più lungo, di circa 4 mesi, per documentati problemi sanitari).

Il Giudice ha affermato in sostanza che aver mantenuto la residenza anagrafica presso un comune italiano è sufficiente ai fini del diritto, se i periodi di allontanamento dal territorio sono limitati.

La sentenza