Tribunale di Alessandria, sentenza 15 dicembre 2020

Sussiste il requisito del soggiorno legale continuativo in Italia per almeno 10 anni, richiesto dall’art. 20, co. 10° D.L. n. 112/2008 convertito in L. 133/2008, necessario al fine di percepire l’assegno sociale per i cittadini extra UE, nonostante l’interessato si sia allontanato dal Paese per brevi periodi.

assegno sociale – possibile allontanamento dall’Italia per brevi periodi -requisito 10 anni di residenza continuativa – cittadini extra UE – sussiste

Tribunale di Alessandria, sentenza del 15 dicembre 2020, est. Ardoino, xxx (avv. Guariso e Lavanna) c. INPS (avv.Cataldi)