Importante precedente giurisprudenziale che sancisce l’apertura dei luoghi di confinamento dei cittadini stranieri al controllo della società civile e della stampa accogliendo un ricorso di un giornalista a cui fu impedito di accedere ad un centro di prima accoglienza.
La pronuncia trae origine dalla richiesta avanzata da un giornalista di accedere al Centro governativo di prima accoglienza (ex CARA) di Bari-Palese insieme ad un videoreporter.
La Prefettura di Bari rigettava la richiesta limitandosi ad opporre che “allo stato” non poteva essere accolta. Nella sentenza in commento, il TAR Puglia (Bari) chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, si sofferma ampiamente sulla libertà di stampa come espressione di libertà costituzionalmente garantite e citando la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, si riferisce ai giornalisti come a “cani da guardia” (watch dog) della democrazia e delle istituzioni, ricordando che la funzione svolta dalla stampa di diffondere informazioni su questioni di interesse generale corrisponde al diritto del pubblico di riceverle (Corte Europea dir. Uomo, Sez. II, 17 luglio 2008). Il Collegio evidenziando “l’enorme interesse della comunità nazionale per la corretta e puntuale esplicazione di ogni attività pubblica” motiva nel senso che “critica e cronaca giornalistica volte a tenere o a ricondurre le pubbliche istituzioni nell’alveo loro proprio vanno non solo giustificate, ma anche propiziate“. Oltre a ciò, il TAR afferma il pieno diritto di accesso alle strutture di accoglienza alle sole condizioni che chi ne faccia richiesta la trasmetta con congruo anticipo e sia debitamente identificato. Il Collegio, muovendo da un precedente della CEDU (sez. IV, sent. 8 ottobre 2019, ric. n. 15428/16) e rileva che il lavoro di indagine è parte essenziale della libertà di stampa (art. 10 CEDU) e che frapporre ostacoli ingiustificati all’accesso dei giornalisti alle informazioni rischia di scoraggiarli o impedire loro di fornire informazioni accurate, compromettendo così il loro fondamentale ruolo di garanti pubblici.
Applicando questi principi al caso di specie, il TAR osserva che nonostante il diniego della Prefettura di Bari non figuri come rifiuto netto e perentorio all’accesso, esso ha comunque ostacolato la libertà di stampa perché non ha fornito indicazioni sufficienti in merito alle modalità e ai tempi necessari per consentire l’accesso.
Secondo il TAR “La mancanza di un limite temporale – priva, tra l’altro, di esplicite motivazioni al riguardo – lede i principi in ordine alla libertà di stampa, invocati dal ricorrente“.
Pertanto, un diniego formulato senza una scadenza o una motivazione che giustifichi un rinvio, si trasforma di fatto in un ostacolo alla libertà di stampa insormontabile e sproporzionato la quale, invece, è intrinsecamente legata all’attualità e alla tempestività dell’informazione.
La sentenza in oggetto, ottenuta nell’ambito delle attività del progetto Inlimine, rappresenta un precedente giurisprudenziale di grande importanza, che sancisce l’apertura dei luoghi di confinamento dei cittadini stranieri al controllo della società civile e della stampa. Tale pronuncia giocherà un ruolo fondamentale quando tra pochissimi giorni, per effetto del nuovo pacchetto CEAS, i cittadini stranieri saranno sistematicamente confinati in luoghi di frontiera o remoti, strutture quindi difficilmente raccontabili dove l’accesso della società civile rappresenterà un presidio essenziale di democrazia, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali.
