Procedure di frontiera: il Tribunale di Potenza non convalida il trattenimento del richiedente asilo. Le motivazioni

Argomenti:giurisprudenza
Tipologia del contenuto:Notizie
tribunale-faldoni

Il Tribunale di Potenza non convalida il trattenimento del richiedente asilo in procedura di frontiera illegittimamente disposto in una zona non inclusa nel decreto del 5 agosto 2019.

Il 12 Ottobre 2023 presso la Sezione Specializzata Immigrazione del Tribunale di Potenza si è tenuta un’udienza di convalida alla luce delle disposizioni di cui all’art. 6-bis del D.Lgs. 142/2015 che prevedono il trattenimento dei cittadini stranieri provenienti da Paesi cd sicuri che chiedono protezione internazionale se non presentano una garanzia finanziaria tramite una banca come da Decreto Ministeriale 14 settembre 2023 (G.U. 21 settembre 2023, n. 221).

Si tratta della prima udienza di convalida per questa tipologia di trattenimenti presso la Sezione Specializzata del Tribunale di Potenza, che è la seconda Autorità Giudiziaria a pronunciarsi a riguardo dopo il Tribunale di Catania (la prima decisione del Tribunale Catanese è del 29.09.2023).

I fatti

Il richiedente, cittadino tunisino in possesso di valido passaporto, in data 09 ottobre 2023 aveva formalizzato presso la Questura di Forlì una domanda di protezione internazionale reiterata, rappresentando la sopravvenienza di nuovi elementi rispetto alla prima domanda di asilo.

La Questura, dopo aver predisposto la compilazione di un modello C3 “Paese Sicuri”, aveva applicato la procedura di cui all’art. 28 bis co. 2 lett. b e b-bis) D.Lgs 25/2008, applicabile ai richiedenti asilo che presentano istanza in frontiera o nelle zone di transito.

La Questura, data l’assenza della garanzia finanziaria, aveva quindi disposto ai sensi dell’art. 6 bis D.Lgs 142.2015 il trattenimento dell’istante, che aveva regolarmente consegnato il passaporto.

La decisione

Il Giudice ha ritenuto illegittimo il trattenimento, in quanto nel caso di specie non poteva essere applicata la c.d. “procedura di frontiera”, dato che

1. la provincia di Forlì non rientra tra le zone di frontiera e di transito previste dall’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Interno del 05 agosto 2019.

2. si tratta di una domanda di protezione internazionale reiterata, tipologia di istanza a cui si applica una disciplina diversa rispetto alle domande presentate in frontiera o nelle zone di transito.


La decisione del Tribunale


Argomenti:giurisprudenza
Tipologia del contenuto:Notizie

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.