Pozzallo, le nuove norme sulla detenzione per i richiedenti asilo contrarie alle norme UE e alla Costituzione italiana

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Il 29 settembre 2023 presso la Sezione Specializzata del Tribunale di Catania si sono tenute le prime udienze di convalida nel nuovo “Centro per il Trattenimento dei Richiedenti Asilo” di Pozzallo alla luce delle disposizioni del Decreto Ministeriale 14 settembre 2023 (G.U. 21 settembre 2023, n. 221) che prevedono il trattenimento dei cittadini stranieri provenienti da Paesi cd sicuri che chiedono protezione internazionale se non presentano una garanzia finanziaria tramite una banca .

In tale sede la Giudice non ha convalidato il trattenimento di un cittadino tunisino, ritenendolo illegittimo alla luce del diritto comunitario e della Costituzione italiana.

Si tratta di una delle prime applicazioni delle norme introdotte in Italia nei giorni scorsi, di cui viene confermata la mancata coerenza rispetto ai principi statuiti dalla nostra Costituzione e dalla Direttiva UE 2013/33 come già denunciato dall’ASGI e da diverse associazioni ed esponenti della società civile.

Il Comunicato stampa dell’ASGI

Le motivazioni

1. In base alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea – Grande Sezione- nella sentenza 8 novembre 2022 (cause riunite C-704/20 e C-39/21), gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE devono essere interpretati nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità. In secondo luogo, il  trattenimento non può aver luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura” (CGUE (Grande Sezione), 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU).

2. Ritenuto che la normativa interna risulta, dunque, incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale ( Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389), la Giudice ritiene che il provvedimento del Questore non sia corredato da idonea motivazione;

3. Osserva che difetta ogni valutazione su base individuale delle esigenze di protezione manifestate, nonché della necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive;

4. Ritiene, inoltre, che l’art. 6 – bis del D. Lgs 142/2015 prevede una garanzia finanziaria che non si configura come misura alternativa al trattenimento, ma come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE, per il solo fatto che chiede protezione internazionale;

5. Ritiene, inoltre, che il D.M. 14 settembre 2023, prevedendo che la garanzia finanziaria sia idonea quando l’importo fissato possa garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari, determinando in 4938,00 euro l’importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l’anno 2023, da versare in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, e precludendo la possibilità che esso sia versato da terzi, non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati dalla Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata;

6. Nella specie, il richiedente ha fatto ingresso nel territorio italiano in data 20.09.2023 dalla frontiera di Lampedusa e che lo stesso è stato poi condotto a Pozzallo, ove il 27 settembre 2023, ha presentato domanda di protezione internazionale in seguito alla quale è stato disposto il suo trattenimento; il considerando 38 della direttiva 32/2013UE non autorizza, salve le ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 43, l’applicazione della procedura alla frontiera, presupposto, nella specie, della misura del trattenimento, in zona, diversa da quella di ingresso, ove il richiedente sia stato coattivamente condotto in assenza di precedenti provvedimenti coercitivi;

7.Ritiene che, a norma dell’art. 43, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, un trattenimento fondato sulla disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera c), della Direttiva 33/2013/UE è giustificato soltanto al fine di consentire allo Stato membro interessato di esaminare, prima di riconoscere al richiedente protezione internazionale il diritto di entrare nel suo territorio, se la sua domanda non sia inammissibile, ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2013/32, o se essa non debba essere respinta in quanto infondata per uno dei motivi elencati all’articolo 31, paragrafo 8, di tale direttiva, e ciò al fine di garantire l’effettività delle procedure previste dal medesimo articolo 43; che, pertanto, il Presidente della competente Commissione Territoriale deve avere assunto una decisione, nella specie mancante, circa la procedura da seguire;

8. Ritiene, infine, che, in ogni caso, l’art. 8, lett. c) della direttiva 2013/33/UE va interpretato alla luce del principio sancito dall’art. 10, co. 3, Cost., nel significato chiarito dalle SS. UU. nella Sentenza 26 maggio 1997, n. 4674 ; alla luce del principio costituzionale fissato da tale articolo, deve infatti escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale.

Si ringrazia Riccardo Campochiaro per il commento e la segnalazione.

Foto di Marcus Dall Col su Unsplash

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