ASGI “Va esteso a tutte le categorie di cittadini stranieri così come previsto da prescrizioni paritarie definite nelle direttive europee”.
Dall’11 maggio 2015 è possibile fare richiesta del Bonus Bebè previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015) .
Lo ha comunicato con una circolare l’INPS che ha correttamente aggiunto tra i beneficiari dell’assegno gli stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti in Italia a cui è stata riconosciuto lo status di protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria), con ciò disapplicando di fatto la Legge di Stabilità 2015 che non li includeva, così come richiesto dall’ASGI.
Mancano ancora all’appello, tuttavia, altre categorie di cittadini stranieri per le quali il diritto comunitario prevede parità di trattamento in materia di prestazione assistenziale: si tratta dei familiari non comunitari di cittadini italiani o di altri Stati UE residenti nel territorio dello Stato e dei titolari di un permesso di soggiorno che dia diritto a poter lavorare in Italia ( i cd titolari di “carta blu UE”) che devono essere inclusi tra i cittadini aventi diritto a richiedere la prestazione sociale se i possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.
Al fine di evitare un vasto contenzioso, l’ASGI aveva fatto pressanti richieste di adeguamento della normativa, inviate sin dall’ottobre 2014 al Governo, al Parlamento, all’ UNAR e all’INPS. L’ Istituto solo nei giorni scorsi ha “risposto”, ma solo affermando che sul tema era stata “inviata una richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed al Ministero dell’Interno in ordine al riconoscimento della prestazione in oggetto a categorie di stranieri non espressamente indicate nel Decreto di attuazione del 27 febbraio 2015 “, dunque senza dare seguito alle richieste dell’associazione .
Con l’avvio della possibilità di richiedere il bonus è ora più che mai necessario un immediato adeguamento delle categorie di beneficiari che rischiano di non riuscire ad avere una corretta informazione in tempo utile per presentare la domanda prima della scadenza del termine (entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo o entro il 27 luglio 2015 per il periodo tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M., il 27 aprile 2015).
Oltretutto la domanda, come avviene ormai per tutte le prestazioni INPS, deve essere presentata in via telematica e pertanto la impossibilità di indicare sulla schermata la qualità di soggetto titolare di permesso unico ex direttiva 2011/98 rischia di rendere ancora più difficile la tutela dei diritti.
(Aggiornamento del 21 maggio 2015 – L’INCA-CGIL informa che la formulazione del modulo consente di inviare domande anche in favore di cittadini con titolo di soggiorno diverso dal permesso UE-SLP, indicando che non sono in possesso del permesso di lungosoggiornanti.)
In proposito ASGI ricorda ai cittadini stranieri illegittimamente esclusi dalla circolare INPS – familiari non comunitari di cittadini italiani o di altri Stati UE residenti nel territorio dello Stato e dei titolari di un permesso di soggiorno che dia diritto a poter lavorare in Italia – che possono presentare domanda anche a mezzo raccomandata o PEC anche avvalendosi del sostegno del servizio antidiscriminazione dell’associazione.
Al fine di evitare contenziosi legali e prevedibili procedimenti di infrazione da parte della Commissione europea, ASGI si auspica che vengano al più presto introdotte e diffuse le modifiche necessarie a ristabilire la parità di trattamento tra tutti i cittadini interessati, ricordando che le norme di diritto comunitario, direttamente applicabili, prevalgono in caso di contrasto, sulle norme nazionali che devono essere disapplicate da qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione e quindi anche dall’INPS.
Salve,
Sono mamma da 4 mesi. Voglio fare domanda per bonus bebè, ma ho letto che ci vuole la carta di soggiorno.
Io ho il permesso normale, ma ho fatto richiesta per la carta, ho la ricevuta e ho già fatto le impronte.
La carta dovrei ritirarla il prossimo mese ma nn posso aspettare perché se entro il 27 luglio nn presento la domanda perdo il bonus dei mesi precedrnti.
Mio marito ha la carta può presentare lui la domanda???
Grazie in anticipo
La domanda deve essere fatta da uno dei due genitori. Puo’ farla suo marito (che ha la carta) oppure anche lei perché il modulo prevede la possibilità di presentare domanda anche per chi non ha la carta di soggiorno. Le ricordiamo che il bonus bebè è una prestazione sociale che deve essere rilasciata a tutti i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno che permette di lavorare secondo quanto prevede la direttiva europea 2011/98/UE.L’INPS, tuttavia, al momento mantiene la posizione di riconoscere il bonus solo se chi ha la carta di soggiorno/permesso per lungo soggiornanti. Rimaniamo a disposizione con il nostro servizio antidiscriminazione .
Buon giorno Per far la richiesta dil bonus bebè il bimbo a bisogno di essere in possesso di la carta di soggiorno??
La domanda per il bonus bebè può essere effettuata da uno dei genitori. Se solo uno dei due è in possesso del permesso di lungo soggiorno (come scrive lei carta di soggiorno) è opportuno che sia lui/lei a presentare domanda.
Se nessuno dei due possiede tale permesso invece è possibile che l’INPS non consenta la presentazione della domanda. Deve comunque sapere che sulla base della direttiva 98/2011 il diritto spetta ugualmente, quindi deve insistere per presentare la domanda e, se non glielo consentono o la rigettano, ci faccia sapere.