Assegno al nucleo familiare

L’esclusione dei lavoratori stranieri con familiari residenti all’estero dall’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è stata dichiarata illegittima dalla Corte UE: è ora possibile chiedere gli arretrati.

Fino al 28 febbraio 2022 era possibile percepire l’assegno al nucleo familiare (ANF): si trattava di una misura di sostegno riconosciuta soltanto ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ai titolari di NASPI (disoccupazione) sulla base del solo legame familiare (coniuge e figli minori, ad alcune condizioni anche altri familiari) e del reddito complessivo del nucleo, anche se i familiari non erano conviventi.

Venivano quindi compresi nel nucleo familiare anche i familiari residenti all’estero. Questa regola tuttavia non veniva applicata ai lavoratori stranieri, che potevano includere solo i familiari residenti in Italia.

Questa differenza di trattamento tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri è stata dichiarata illegittima dalla Corte UE che, con due sentenze del 25.11.2021, ha obbligato l’Italia ad applicare agli stranieri, se titolari del permesso di lungo periodo o del permesso unico lavoro, il medesimo trattamento applicato agli italiani riconoscendo gli ANF anche in relazione ai familiari residenti all’estero (ad es. nel Paese di origine, come spesso accade).

Con circolare n. 95 del 2.8.2022 l’INPS si è adeguato a tali sentenze e ha riconosciuto la possibilità di richiedere gli arretrati di ANF per tutti i lavoratori stranieri, indicando anche i documenti necessari.

In questa pagina, realizzata nell’ambito del Progetto LAW, abbiamo raccolto informazioni e materiali utili, elaborati sulla base delle segnalazioni ricevute dal Servizio Antidiscriminazione dell’ASGI.

logo LAW

Il materiale è disponibile in diverse lingue:

FAQ

1. Il mio coniuge e i miei figli sono residenti all’estero. Non ho mai chiesto per loro gli assegni al nucleo familiare e so che questa prestazione è ormai stata abolita. Posso fare qualcosa per il passato?

Sì. E’ possibile richiedere gli arretrati per i 5 anni antecedenti la domanda, per i pagamenti dovuti fino al 28.02.2022. Si tratta spesso di somme considerevoli.

Ad esempio, per un lavoratore con uno stipendio di 25.000 euro lordi annui, con la moglie e due figli residenti all’estero e senza reddito, l’importo è di euro 1.956 per ogni anno, pari a 9.780 euro per tutti i 5 anni che possono essere richiesti (se le condizioni sono le stesse per tutti i 5 anni); se il reddito è più basso o i figli più numerosi l’importo aumenta. Per un calcolo del dovuto si veda il sito https://www.irpef.info/calcolo-assegno-nucleo-familiare.

2. Voglio chiedere gli arretrati dell’ANF per il mio coniuge e per i miei figli residenti all’estero. È sufficiente autodichiarare che nel Paese estero non hanno reddito e che l’unico reddito della famiglia è il mio?

No, non  è sufficiente. Secondo la circolare INPS 95/2022 occorre presentare documenti dello Stato estero per dimostrare sia il legame familiare sia il reddito (o l’assenza di reddito dei familiari all’estero). I documenti devono essere rilasciati dalla “autorità competente” secondo le norme dello Stato di appartenenza e quindi o da una autorità locale (in questo caso devono essere tradotti e autenticati dall’autorità consolare italiana nel Paese estero) o dalla autorità consolare dello Stato estero in Italia (in questo caso devono essere legalizzati in Prefettura).

Le certificazioni sui redditi devono riguardare tutti gli anni per i quali vengono richiesti gli ANF.

Se il tuo Stato non rilascia documentazione sui redditi ti consigliamo di rivolgerti al Servizio antidiscriminazione ASGI o ai i patronati sindacali per valutare un’eventuale azione legale. 

3. Ho diritto all’ANF per i periodi precedenti al 28 febbraio 2022 in cui non ho lavorato?

Si, ma solo per i periodi in cui hai percepito l’indennità di disoccupazione (“NASPI”). 

4. Lavoro e risiedo in Italia, ma il mio coniuge risiede all’estero. L’assegno unico universale non mi viene riconosciuto perché non riguarda più il coniuge: non ho diritto a nessun aiuto per lui/lei?

Sì, hai diritto all’ANF. Sulla base della circolare INPS 95/2022 puoi avere ancora l’ANF, se la famiglia è composta dal solo coniuge e quindi puoi presentare domanda anche se questo risiede all’estero e anche per il periodo successivo al 28.2.2022. Se avete dei figli invece l’ANF non spetta più dal 1.3.2022.

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