Tribunali di Napoli e di Nola: discriminatorio chiedere la residenza per i buoni spesa

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All’orientamento pressoché unanime della Giurisprudenza fin’ora pronunciatasi in materia di accesso ai buoni spesa per i cittadini extra UE, si aggiungono due recenti pronunce che dichiarano discriminatorio il requisito della residenza: una del Tribunale di Napoli pubblicata il 25 maggio e l’altra del Tribunale di Nola del 14 maggio u.s.

Dopo le vittorie di Roma, Ferrara e Brescia, arrivano altre pronunce da due Tribunali campani che confermano la condanna delle condotte discriminatorie poste in essere dai Comuni, che, in applicazione dell’ordinanza ella Protezione Civile n. 658/2020, hanno organizzato e gestito la distribuzione dei c.d. Buoni spesa alimentari inserendo requisiti “restrittivi”.

La Delibera n. 91 del 30.3.2020 approvata dal Comune di Napoli con oggetto la distribuzione dei buoni spesa per l’emergenza Covid 19 è stata dichiarata discriminatoria dal Tribunale partenopeo “nella parte in cui ha previsto, quale criterio di ammissione al beneficio per i possessori di un legittimo titolo di permanenza in Italia, il requisito della residenza anziché i soli requisiti relativi alla condizione di disagio economico e della stabile dimora di fatto nel territorio comunale

La ricorrente -cittadina georgiana madre di tre figli minori, titolare del permesso di soggiorno ex art. 31 co. 3 Testo unico immigrazione – non aveva fatto in tempo a recarsi in anagrafe per richiedere l’iscrizione a causa dell’inizio del periodo di “lockdown” che ha comportato la chiusura di tutti gli uffici pubblici. Con l’evolversi dell’emergenza epidemiologica, la ricorrente aveva poi perso il lavoro senza poter aver accesso ad alcuna forma di assistenza da parte dell’ente comunale, in quanto la previsione del requisito della residenza anagrafica le aveva impedito di presentare la domanda di accesso ai buoni spesa.

Il Giudice (dott. Canale) ha riconosciuto la connessione del beneficio dei buoni spesa con le esigenze minime di sopravvivenza che attengono ai diritti fondamentali della persona e che, pertanto, rientrano nella previsione di cui all’art. 2 co. 1 TU immigrazione a norma del quale “Allo straniero comunque presente . . . nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana

Un caso simile (il ricorrente in questo caso era un richiedente asilo privo dell’iscrizione anagrafica a causa dell’interpretazione restrittiva dell’articolo 13 del d.l. 113/2018 data dal Comune) si era verificato presso il Comune di Palma Campania, il quale aveva -analogamente alla città di Napoli- previsto il criterio della residenza presso il Comune per poter accedere alla prestazione dei buoni spesa.

Con decisione peraltro antecedente a quella del giudice del Capolugo di Regione, il Tribunale di Nola ha riconosciuto la sussistenza di una discriminazione nella misura in cui la delibera del Comune di Palma Campania escludeva dal beneficio “dei cittadini italiani e stranieri domiciliati presso il Comune ma non sono iscritti all’anagrafe della popolazione residente come i senza fissa dimora, gli stranieri privi di permesso di soggiorno e i richiedenti asilo, quale è lo stesso ricorrente

La Giudice – dott.ssa Capozzi -ha dunque accertato il carattere discriminatorio della condotta della Giunta Comunale e ordinato al Comune di riformulare i criteri e le modalità senza il requisito della residenza, consentendo la presentazione di una nuova domanda al ricorrente, previo riconoscimento di un termine idoneo e di un importo congruo.

Si tratta pertanto di due importanti pronunce che, unite alle precedenti, cristallizzano il principio del divieto di discriminazione nell’accesso a diritti fondamentali della persona umana, quali ad esempio il diritto alla vita e il diritto a condurre un’esistenza dignitosa.

L’ordinanza del Tribunale di Napoli

L’ordinanza del Tribunale di Nola

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