Personale sanitario pubblico per l’emergenza COVID-19: l’inutile discriminazione degli stranieri

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L’emergenza COVID-19 ha messo chiaramente in luce l’evidente mancanza di personale sanitario in Italia.

In questa situazione come ASGI riteniamo importante porre l’attenzione sugli ostacoli che incontrano i cittadini stranieri nell’inserimento lavorativo nelle strutture pubbliche a causa della confusione normativa e delle prassi non legittime che li vedono troppo spesso esclusi dai bandi. Infatti, le novità normative in materia sono ancora contraddittorie e piene di limiti scarsamente giustificabili, oggi più che mai.

Queste le norme rilevanti:

1.L’art. 1, comma 1 lettera a), DL 9.3.2020 n.14 consente agli enti del Servizio Sanitario la possibilità di conferire ai medici – compresi gli specializzandi iscritti agli ultimi due anni di specializzazione – ai tecnici sanitari, agli infermieri, agli psicologi, speciali incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle norme ordinarie che limitano tale tipo di incarichi per la PA. I contratti hanno la durata di 6 mesi, prorogabili in relazione al perdurare dello stato di emergenza. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), gli specializzandi possono anche essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, per la durata residua del corso di studio (possibilità già prevista dal 2018, ma ora semplificata). Incomprensibilmente,  i commi 3 e 4  prevedono che “gli incarichi di cui al presente articolo” (cioè – sembra di capire – i soli incarichi libero professionali, trattandosi nell’altro caso non di incarichi ma di assunzioni) possono essere conferiti ai laureati in medicina, “previo riconoscimento del titolo”, anche se cittadini stranieri: ma tale “concessione” appare illogica perché per  gli incarichi libero professionali conferiti dalla PA nessuna norma di legge prevede limitazioni in ragione della cittadinanza e quindi la possibilità di accesso a tali incarichi deve essere comunque garantita a tutti per effetto del vincolo paritario di cui all’art. 2, comma 2 TU immigrazione.

2. A parte dunque tale inutile “concessione”, nulla è previsto dal DL 14/2020 per quanto riguarda l’assunzione del personale sanitario straniero alle dipendenze della PA, che resta pertanto soggetta ai limiti previsti dall’art. 38 d.lgs. 165/01: come noto,  in forza di tale norma hanno accesso al pubblico impiego, oltre ai cittadini italiani e UE, solo i cittadini extra UE  lungo-soggiornanti, i titolari di protezione internazionale e i familiari di cittadini UE.

3. Pochi giorni dopo il citato decreto-legge è stato emanato il DL 17.3.2020 n. 18 che, all’art. 13, ha previsto che, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica, “è consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero”. Dunque, limitatamente al periodo di emergenza, viene meno la complessa procedura burocratica per il riconoscimento dei titoli sanitari prevista dall’art. 50 DPR 394/99;  e pur a fronte di un tenore alquanto oscuro della norma, sembra logico ritenere che la possibilità di “esercitare la professione sanitaria” senza necessità di previo riconoscimento del titolo valga anche per l’esercizio alle dipendenze della PA.  Risulta quindi ancora più illogico che da un lato si faciliti l’esercizio delle professioni sanitarie da parte di chi ha conseguito un titolo all’estero, (e sarà quindi, normalmente, uno straniero) dall’altro si mantengano – per l’accesso al rapporto di lavoro, anche a termine –  le limitazioni previste dall’art. 38 citato: tanto più che, per i medici, il problema è ulteriormente complicato dal fatto che questi rivestono sempre la qualifica dirigenziale e il DPCM 174/94, cui l’art. 38 rinvia,  prevede che i posti di lavoro con detta  qualifica dirigenziale debbano essere sempre riservati ai soli cittadini italiani, con previsione peraltro già riconosciuta illegittima dal Consiglio di Stato nella nota vicenda dei direttori dei musei. Il risultato della confusione normativa è inevitabile: così, ad esempio, l’Ospedale Spallanzani di Roma, nel pieno della fase di emergenza, ha messo a concorso posti di lavoro a tempo determinato per medici chiedendo il requisito della “cittadinanza italiana o di un paese UE”, ipotesi peraltro che lo stesso art. 38 non prevede (si veda la lettera di ASGI e altre associazioni per contestare tale requisito.

4. Infine, l’ultima iniziativa datata 21.3.2019 della Protezione Civile : il reclutamento di 300 medici volontari (ai quali viene comunque riconosciuta una indennità forfettaria per ogni giornata di lavoro) per essere inseriti nelle strutture regionali che operano per il contrasto all’epidemia. In questo caso, per fortuna,  nessun requisito di cittadinanza viene richiesto, ma non si vede allora per qual motivo debba invece essere richiesto agli assunti a tempo determinato per la medesima finalità emergenziale.

Va ricordato che, in una situazione di “emergenza infermieristica” neppure paragonabile a quella attuale, proprio la Bossi-Fini aveva avuto un sussulto di coraggio introducendo nell’art. 27, comma 1, del TU immigrazione la lettera r-bis che consente l’ingresso, al di fuori del sistema delle “quote” e quindi anche in assenza del decreto-flussi, agli “infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private”.

Sarebbe auspicabile che, in presenza di una carenza di personale assai più drammatica di quella riscontrata allora, si adotti ora un chiaro provvedimento di ammissione all’esercizio delle qualifiche sanitarie nell’ambito delle strutture pubbliche a tutti gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare; e si mantengano invece dei requisiti che – oltre a essere confusi e spesso fonte di contenzioso – limitano scelte che dovrebbero guardare esclusivamente alla disponibilità e alla competenza e non ad anacronistici requisiti di cittadinanza. Si pensi al gran numero di cittadini stranieri extra UE regolarmente soggiornanti in Italia da molti anni, talora laureati in Italia, talora all’estero (ma come si è visto l’ordinamento è disposto sul punto a derogare alla procedura di riconoscimento dei titoli) che avrebbero le competenze professionali per essere assunti dalle strutture sanitarie pubbliche, ma ne sono esclusi per mancanza di uno dei titoli di soggiorno indicati dall’art. 38 d.lgs. 165/2001.

ASGI, pur nella evidente necessità di una revisione complessiva e definitiva della materia, chiede quindi che in sede di conversione del DL 18/2020 e a integrazione del citato art. 13, venga prevista in via d’urgenza una chiara deroga alla disciplina attuale e che pertanto, quantomeno per tutto il periodo di emergenza, le strutture pubbliche vengano autorizzate alla assunzione di personale sanitario senza limitazioni in ragione della cittadinanza, aprendo quindi le assunzioni a tutti gli stranieri extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare.

A cura del servizio antidiscriminazione

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