Minori dall’Ucraina: obbligo di rispettare la Convenzione dell’Aja e di non separare gli stessi dall’affidataria

L’assenza di un genitore non si traduce automaticamente nella necessità di considerare i minori come minori stranieri non accompagnati e di reperire un’accoglienza in base all’ art. 19  del  decreto legislativo 142/2015.

È quanto ha stabilito il Tribunale per i Minorenni di Bolzano con un provvedimento del 6 aprile 2022, respingendo le richieste di ratifica delle misure di accoglienza e di nomina di tutore per un gruppo di minorenni arrivati in Italia insieme alla responsabile di un orfanotrofio a cui sono poi stati affidati.

Il caso ha riguardato sette minori arrivati a Bolzano insieme alla responsabile dell’orfanotrofio di tipo familiare in cui erano ospitati in Ucraina. 

La cittadina straniera aveva presentato i provvedimenti adottati dalle autorità ucraine con cui i minori erano stati affidati all’orfanotrofio di tipo familiare e le lettere del Consolato ucraino a Milano e del Ministero della Giustizia dell’Ucraina in cui si confermava che ne era affidataria e tutrice .

Nonostante la plurima documentazione prodotta, pur se in lingua originale, e l’evidente legame affettivo esistente tra la signora A. e i minori, il Pubblico Ministero minorile di turno ha decretato la necessità di dividere preventivamente il nucleo e di considerare i minori come non accompagnati. I servizi sociali di Bolzano hanno dunque individuato strutture per il collocamento ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 142/2015, prevedendo quindi la separazione dall’affidataria.

Tali decisioni hanno determinato l’intervento sia del Ministero della Giustizia ucraino che del Consolato ucraino di Milano con invio alla Procura di Bolzano di specifiche comunicazioni a conferma dell’esistenza in Ucraina della forma giuridica dell’”orfanotrofio di tipo familiare” e della validità dei provvedimenti ucraini prodotti che avrebbero dovuto essere direttamente riconosciuti ed eseguiti in forza della Convenzione dell’Aja del 1996.

A fronte del ricorso presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per la richiesta di ratifica delle misure di accoglienza predisposte a favore dei minori e la nomina di un tutore, è stato effettuato un intervento nel procedimento finalizzato ad evitare la separazione del nucleo e a far rispettare i provvedimenti ucraini.

Il Tribunale ha accolto le richieste presentate dalla cittadina straniera e disposto l’affidamento dei minori ai Servizio sociali del Comune per dimetterli dalla comunità, affidarli alla cittadina ucraina e sostenere la stessa nell’inserimento temporaneo in Italia e nella scolarizzazione dei minori.

Tra le motivazioni della decisione, il giudice :

– richiama la convenzione dell’Aja del 1996, ricordando come “L’art. 23 della convenzione stabilisce che “le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.” L’art. 43 della convenzione chiarisce che „i documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della convenzione sono esentati dall’obbligo di legalizzazione o di ogni analoga formalità“. L’affidamento dei sette minori all’orfanotrofio gestito dalla signora (…) e la conseguente attribuzione alla stessa della qualifica di tutore costituiscono misure di protezione dell’infanzia contemplate dalla convenzione dell’Aja, per cui sono direttamente applicabili nello Stato italiano.”

– evidenzia l’esigenza di non separare i minori dall’affidataria, per evitare un ulteriore trauma a minori orfani o comunque privi di legami significativi con i propri genitori, e traumatizzati dalla guerra e dalla fuga.

La decisione del Tribunale dei Minorenni di Bolzano, dunque,  chiarisce come l’assenza di un genitore non si traduca automaticamente nella necessità di reperire un’accoglienza ex art. 19 qualora vi sia la possibilità di un collocamento familiare – laddove il concetto di familiare va inteso in senso ampio fino a comprendere anche persone meramente conviventi. Precisa, inoltre che i minori ucraini non accompagnati da almeno un genitore ma da altro “famigliare” non possano automaticamente essere definiti Minori Stranieri Non Accompagnati (MNSA).

Il tribunale, infine, distingue in maniera chiara tra l’esigenza di nominare un tutore e l’esigenza di predisporre delle misure di accoglienza, statuendo che anche qualora vi sia la necessità di nominare un tutore da ciò non discende automaticamente la necessità di provvedere anche in termini di accoglienza. Infine si sofferma sulla Convenzione dell’Aja del 1996 e sul riconoscimento della validità dei documenti ucraini, come regolata dall’articolo 23 Convenzione, a fronte della quale viene meno la necessità di nomina di un tutore.

Come ASGI, confidiamo che questa decisione possa offrire un utile contributo al confronto in atto in diverse sedi in merito alla tutela e all’accoglienza dei minori ucraini che arrivano in Italia accompagnati dai responsabili degli istituti o case famiglie.