L’appello avverso le ordinanze in materie di discriminazione emesse dal giudice del lavoro deve essere proposto con ricorso e non con citazione

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Con sentenza del 10.8.17 la Corte Appello di Trieste ha affrontato due questioni processuali di particolare rilievo per le azioni antidiscriminatorie relative ai rapporti di lavoro.


La prima è se dette azioni debbano essere assegnate alla sezione lavoro del Tribunale anche se si svolgono con il rito di cui all’art. 28 Dlgs 150/11 (e dunque con il rito sommario di cognizione ex art. 702bis cpc). La Corte in realtà non sembra porsi espressamente il problema di un eventuale conflitto tra riti, ma si limita a richiamare la consolidata giurisprudenza di Cassazione secondo la quale rientrano nella “competenza” (in senso tabellare) del giudice del lavoro tutte le controversie rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisca “l’antecedente e presupposto necessario della situazione dedotta in giudizio e in ordine alla quale viene richiesta tutela”. Ne segue che, anche le azioni riguardanti il diritto alla assunzione (e non la rivendicazione di un diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro già costituito), vengono correttamente assegnate al giudice del lavoro; e ne segue altresì che l’azione “che ha ad oggetto il diritto soggettivo a non essere discriminati nell’accesso al lavoro deve ritenersi senz’altro devoluta alla cognizione del Giudice del Lavoro, rientrando nel novero di quelle contemplate dall’art. 409 c.p.c” indipendentemente dal fatto che il rito applicato sia quello antidiscriminatorio.
A questo punto si pone però la seconda questione molto più delicata, cioè quella dell’appello: la prima infatti, comunque la si risolva, attiene solo alla assegnazione tabellare della causa e non comporta conseguenze particolari per il ricorrente (salvo il tempo perso per un eventuale trasferimento del fascicolo da una sezione all’altra) posto che il rito resta in ogni caso quello previsto dall’art. 702bis cpc.
Più importante è appunto la decisione circa il rito da seguire per l’appello, che coinvolge delicate questioni di decadenza. Posta infatti l’inesistenza di un rito “sommario di cognizione” per il grado di appello, si tratta di decidere se l’assegnazione in primo grado al giudice del lavoro vincoli il secondo grado di giudizio imponendo anche in questa sede il rito del lavoro o se l’assenza di una previsione specifica nell’art. 702quater cpc comporti l’applicazione del rito ordinario, indipendentemente dalla “provenienza” tabellare della causa. Nel primo caso il giudizio di appello dovrà essere introdotto con ricorso depositato entro il termine di 30 giorni; nel secondo caso con citazione, notificata entro 30 giorni.
La Corte d’appello di Trieste opta per la prima soluzione e conclude immediatamente che “non disciplinando l’art. 702 quater il procedimento d’appello avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., il rito in appello consegue al rito che si sarebbe ordinariamente applicato in primo grado: nel caso di specie, l’ordinario rito del lavoro”.
Poiché nel caso esaminato dalla Corte, l’Amministrazione aveva notificato atto di citazione entro 30 giorni, ma aveva iscritto al ruolo dopo tale termine, la Corte ha accolto l’eccezione della difesa della lavoratrice (esclusa da una selezione perché straniera) e dichiarato inammissibile l’appello.

Per la decisione di primo grado, che aveva dichiarato illegittima l’esclusione, negando che le mansioni per le quali era indetta la selezione comportassero esercizio continuativo di pubbliche funzioni si clicchi qui.

La sentenza

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