Tribunale di Brescia, ordinanza 26 giugno 2022
Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022
Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 15 aprile 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 2022
Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022
Tribunale di Trieste, ordinanza 24 marzo 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 21 marzo 2022
Tribunale di Benevento, ordinanza 15 marzo 2022
Tribunale di Foggia, sentenza del 23 febbraio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022
Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021
Tribunale di Udine, sezione lavoro, ordinanza del 30 giugno 2016
Costituisce discriminazione sulla base della nazionalità il comportamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che esclude i cittadini europei dalla procedura di selezione per il profilo di operatore doganale; il principio (sovraordinato e a cui il giudice nazionale deve dare applicazione) di libera circolazione dei lavoratori ex art 45 TFUE consente infatti di limitare l’accesso ai cittadini italiani, solo quando il ruolo per cui è bandita la selezione implichi l’esercizio abituale, diretto o indiretto, di pubblici poteri e non quando tale esercizio rappresenti una parte molto ridotta delle attività svolte, come accade nel caso dell’operatore doganale
Pubblico impiego – selezione per operatore doganale presso l’Agenzia delle Dogane – requisito della cittadinanza italiana – esercizio non continuativo di pubblici poteri – art. 45 TFUE – illegittimità del requisito – discriminazione – sussistenza