Corte d’Appello di Trieste, sentenza 10 agosto 2017

La controversia avente ad oggetto il diritto soggettivo a non essere discriminati nell’accesso al lavoro, benché proposta secondo il rito sommario di cognizione, è correttamente assegnata in primo grado al giudice del lavoro, sicché, in assenza di una disciplina speciale per l’impugnazione ex art. 702 quater cpc, l’appello avverso l’ordinanza che la decide deve essere proposto secondo il rito che sarebbe stato ordinariamente seguito in primo grado, cioè secondo il rito del lavoro; conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile l’appello proposto con citazione notificata entro 30 giorni, ma iscritta a ruolo successivamente.

Azione antidiscriminatoria in materia di lavoro – assegnazione al giudice del lavoro – appello avverso l’ordinanza che la decide – rito del lavoro – applicazione – appello proposto con citazione iscritta a ruolo decorsi 30 giorni – inammissibilità

Corte Appello Trieste 10.8.17, pres. Pellegrini, rel. Burelli, Agenzia Dogane e Monopoli (avv. Stato) c. Arcaba (avv. Guariso e Cattaruzzi)