Per la CGUE le prestazioni familiari spettano anche ai familiari entrati irregolarmente sul territorio

Nell’immagine: figure stilizzate su cubi di legno, figure di legno a forma di esseri umani sullo sfondo

Con la sentenza del 19 dicembre 2024 (causa C-664/23), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito un importante principio: le prestazioni familiari devono essere riconosciute anche per i familiari entrati irregolarmente nel territorio dello Stato membro.

Il caso originava da una controversia in Francia, dove a un cittadino armeno, titolare di permesso unico lavoro, era stato negato il diritto alle prestazioni familiari per due figli nati all’estero ed entrati irregolarmente nel territorio francese. La Corte ha dichiarato che tale normativa viola il principio di parità di trattamento sancito dall’articolo 12 della direttiva 2011/98/UE.

La decisione della CGUE chiarisce infatti che le deroghe al diritto alla parità di trattamento sono tassativamente elencate nella direttiva 2011/98 e non includono l’esclusione dei figli entrati irregolarmente. Come affermato dalla Corte, “una normativa che esclude la presa in considerazione dei figli minori del titolare del permesso unico in assenza di dimostrazione del loro ingresso regolare nel territorio nazionale” è contraria al diritto europeo.

La sentenza produce senz’altro un effetto sull’Assegno unico universale italiano: Secondo l’art. 1, comma 2, d.lgs. 230/21 il nucleo familiare che viene considerato ai fini dell’erogazione dell’Assegno unico universale  è quello definito ai fini ISEE; l’INPS interpreta restrittivamente la nazione di familiare “a carico” intendendo la nozione di famiglia anagrafica come ogni membro del nucleo familiare necessariamente iscritto all’anagrafe. Ne consegue che il minore presente sul territorio che, pur essendo a carico del genitore regolarmente soggiornante, ha fatto ingresso irregolare e non risulta iscritto all’anagrafe, non accede alla misura.

Tuttavia, il Tribunale di Torino, con sentenza del 1° aprile 2025, ha accolto il ricorso di una madre titolare di carta di soggiorno, riconoscendole il diritto all’Assegno unico universale per il figlio nato in Francia e non iscritto all’anagrafe italiana. La Giudice ha stabilito che “il requisito della residenza anagrafica in Italia del minore è irrilevante ai fini del riconoscimento dell’assegno unico e universale, in quanto ciò che conta è che il figlio minore, a prescindere dalla sua residenza anagrafica, sia a carico del richiedente ovvero faccia parte del suo nucleo familiare ai fini ISEE”.

La sentenza torinese ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del DPCM 159/2013, ciò che rileva è la convivenza effettiva del minore con il genitore richiedente, non la sua iscrizione anagrafica. Il Tribunale ha riconosciuto alla ricorrente il diritto all’Assegno unico per il figlio nato in Francia, per tutto il periodo in cui l’INPS glielo aveva negato (da giugno 2022 a febbraio 2024), condannando l’Istituto al pagamento degli arretrati per circa 4.000 euro.

Resta invece distinta la questione dei figli residenti all’estero, esclusi dall’Assegno unico universale anche per gli italiani. Per i cittadini dell’Unione e per i familiari residenti in altro Stato membro, si applica l’art. 67 del Regolamento 883/2024, in merito al quale la Commissione ha già avviato una procedura di infrazione contro l’Italia (INFR 2022/4113). Su questa diversa questione la sentenza della Corte di Giustizia 19.12.2024 non sembra poter avere effetto, posto che riguarda figli comunque presenti sul territorio, anche se a seguito di ingresso irregolare.

La sentenza della CGUE rappresenta un importante passo avanti nel garantire che le prestazioni familiari siano accessibili a tutti i minori presenti sul territorio, indipendentemente dalla regolarità del loro ingresso, rimuovendo una discriminazione che colpisce numerose famiglie migranti con figli a carico ma non iscritti all’anagrafe.

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