Assegno unico universale: il Tribunale di Torino riconosce la rilevanza della residenza di fatto per l’accesso al beneficio

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Il Tribunale di Torino ha stabilito che per accedere all’AUU è sufficiente la residenza effettiva, non necessariamente quella anagrafica. Una decisione del 10 dicembre 2024 conferma la necessità di superare i requisiti discriminatori contestati anche dall’Unione Europea rappresentando un importante precedente per i diritti delle famiglie straniere in Italia.

La vicenda riguardava una cittadina albanese giunta in Italia nell’ottobre 2021 insieme al marito e ai due figli. Pur essendo stabilmente residente nel paese da quella data, la donna si è iscritta all’anagrafe solo nel febbraio 2024. Quando nell’aprile 2024 ha presentato domanda per l’Assegno Unico Universale, l’INPS ha respinto la richiesta sostenendo che “il richiedente non possiede, alla data della domanda, il requisito della residenza in Italia di almeno 2 anni“.

Il Tribunale di Torino ha però ribaltato questa decisione, accogliendo integralmente il ricorso e condannando l’INPS al pagamento dell’assegno con decorrenza dalla domanda amministrativa.

Il giudice torinese ha stabilito un principio fondamentale: la nozione di residenza secondo l’articolo 43 del Codice Civile non si limita all’iscrizione anagrafica ma comprende “l‘abituale e volontaria dimora in un determinato luogo. Come rilevato nella sentenza, questa si caratterizza per “la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile” e “dall’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive“.

La sentenza contiene anche una critica alla condotta processuale dell’INPS, che si è costituito tardivamente e con una memoria “del tutto inconferente con i fatti di causa“. Il giudice ha evidenziato come la difesa dell’Istituto abbia formulato “conclusioni del tutto estranee alla domanda proposta in giudizio” e come, una volta ammesso il “refuso” durante l’udienza, “nessun’altra argomentazione è stata spesa a sostegno della insussistenza del diritto fatto valere”.

Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto provata la residenza effettiva della ricorrente dall’ottobre 2021 attraverso una serie di elementi:

  • La dichiarazione del marito resa in un procedimento presso il Tribunale per i minorenni
  • I documenti scolastici che attestano la frequenza del figlio durante l’intero anno scolastico 2021-2022
  • L’autenticazione di una procura alle liti presso Imperia nell’aprile 2022
  • Il decreto del Tribunale per i minorenni che attesta la presenza dell’intero nucleo familiare in Italia da ottobre 2021

La decisione conferma come sia possibile dimostrare la residenza effettiva attraverso una pluralità di elementi probatori, non limitandosi alla sola iscrizione anagrafica. Un approccio che potrebbe aprire nuove strade per tutte quelle famiglie che, pur vivendo stabilmente in Italia, hanno difficoltà a dimostrare formalmente il requisito di residenza biennale.

Questa sentenza assume inoltre particolare rilevanza nel quadro delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea contro l’Italia proprio in materia di Assegno Unico Universale. Nel febbraio 2023, la Commissione UE ha infatti aperto una procedura di infrazione contro l’Italia in relazione al requisito dei 2 anni di residenza per usufruire dell’Assegno Unico Universale, sostenendo che tale norma viola il diritto comunitario in quanto “non tratta i cittadini dell’UE in modo paritario“.

A distanza di 10 mesi dalla prima lettera di costituzione in mora, nel dicembre 2023 la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all’Italia per il mancato rispetto delle norme dell’UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale. La Commissione ritiene infatti che la risposta del Governo italiano non sia stata adeguata alle eccezioni sollevate, aprendo la strada a un possibile deferimento alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La decisione del giudice torinese rappresenta un ulteriore tassello nel superamento di quelli che vengono definiti requisiti di “anzianità territoriale” discriminatori. Come sottolineato dalle organizzazioni per i diritti umani, tali requisiti “colpiscono infatti in misura proporzionalmente maggiore i cittadini provenienti da altri Stati membri dell’UE che esercitano il diritto alla libera circolazione”.

Mentre si attende l’eventuale evoluzione delle procedure di infrazione europee, questa sentenza offre uno strumento concreto per le famiglie che si trovano in situazioni simili. E’ stato infatti confermato che la valutazione della residenza deve basarsi sulla realtà fattuale della permanenza e dell’integrazione, non su formalismi burocratici che possono penalizzare le categorie più vulnerabili.

La vicenda evidenzia la necessità di un approccio più equo e inclusivo nelle politiche di sostegno alle famiglie, in linea con i principi del diritto europeo e con l’obiettivo di garantire pari opportunità a tutti i residenti, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal percorso di regolarizzazione seguito.


La sentenza

Sul punto si veda anche: Trib. Roma, sentenza 07.02.2025

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