In corso l’esame dello Schema di decreto legislativo recante istituzione dell’assegno unico e universale (AU) per i figli a carico (Atto del Governo n. 333).
Ancora esclusioni
Anche in questa sede l’ASGI ha fatto pervenire alle Commissioni ed ai parlamentari le proprie osservazioni, rilevando alcune criticità ancora presenti nello Schema di decreto legislativo .
L’art. 3 prevede che possa richiedere l’assegno unico chi ha un “permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”, vale a dire il “permesso unico lavoro”previsto dal d. lgs. n. 40/2014 di recepimento della direttiva 2011/98.
Se così è, verranno esclusi:
- i familiari non comunitari di cittadini dell’Unione europea, non inclusi nell’ambito di applicazione della Direttiva europea 2011/98 . Tale esclusione viola l’art. 2, comma 1, lett. F) della legge di delegazione legislativa che prevede espressamente il diritto dei familiari.
- i titolari di protezione internazionale in quanto neanch’essi inclusi nell’ambito di applicazione della Direttiva europea 2011/98 . . Si ricorda che essi hanno sicuramente diritto alla prestazione per effetto del vincolo di parità di trattamento con i cittadini dello stato ospitante in materia di assistenza sociale, previsto dall’art. 29 della direttiva 2011/95, attuata dall’art. 27 d. lgs. n. 251/2007.
- Chi possiede un permesso per lavoro autonomo (cfr. art.3, comma 2, lett. k della direttiva 2011/98).
Irragionevole escludere se la misura è universale
Tali esclusioni appaiono irragionevoli in quanto sia i titolari di protezione che i familiari di cittadini UE sono inclusi in tutte le prestazioni assistenziali di recente istituzione (assegno di natalità, reddito di cittadinanza ecc.)
Inoltre si ritiene che, proprio per il carattere universale della prestazione, vadano inclusi – indipendentemente dalla qualificazione del permesso posseduto come “permesso unico lavoro” – tutti i titolari di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa e/o di un permesso di soggiorno convertibile in permesso per lavoro (che è di per sé garanzia di una prospettiva di stabilità del cittadino straniero) ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 1-bis d. lgs. n. 286/1998.
La proposta dell’ASGI
Anche al fine di evitare il vasto contenzioso che ha interessato finora le prestazioni familiari agli stranieri, anche presso la Corte Costituzionale e la Corte Europea – ASGI ha indicato la seguente modifica dell’art. 3 che dovrebbe definire come beneficiari :
a) il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia familiare extraUE di cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, il quale sia titolare della carta di soggiorno per familiari extraUE di cittadini UE o della carta di soggiorno permanente per familiare extraUE di cittadini UE, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per status di rifugiato o per protezione sussidiaria o sia titolare di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica o di un permesso di soggiorno di durata superiore a 6 mesi, che consente di svolgere una attività lavorativa o che sia convertibile in permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell’art 6, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.”