Con la sentenza del 1° agosto 2025, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che uno Stato membro non può designare un Paese come “Paese di origine sicuro” se non garantisce condizioni di sicurezza per tutte le persone. La Corte ha inoltre riaffermato il primato del diritto dell’Unione sulle normative nazionali riconoscendo il potere del giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne contrastanti, anche se di rango legislativo. La pronuncia incide direttamente sul quadro normativo italiano e sui presupposti giuridici del Protocollo Italia-Albania in materia di esternalizzazione dell’asilo.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del primo agosto 2025 nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24 è intervenuta sul rinvio pregiudiziale avanzato il 5 novembre 2024 dal Tribunale di Roma, il quale poneva diversi dubbi di contrasto della normativa italiana, in tema di diritto di asilo e “Paesi di origine sicuro”, con la normativa dell’Unione europea. Quei dubbi hanno trovato definitiva conferma nell’importante sentenza della CGUE.
La Corte ha, infatti, smentito le tesi del Governo italiano secondo le quali la designazione di un Paese terzo come di origine sicuro da parte di un governo potesse avvenire anche qualora quel Paese non fosse considerato sicuro per talune categorie di persone. Afferma, infatti, la Corte di giustizia che “Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere … dichiarando che l’articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva”.
La sentenza, tuttavia, fa molto di più: richiamando principi inveterati del diritto e precedenti decisioni della Corte, afferma il primato del diritto dell’Unione europea su quello dei singoli Stati membri, così ponendo un argine alle derive nazionalistiche che oggi, sempre più spesso, riguardano anche l’Italia.
Nel merito, la decisione conferma alcuni principi cardine delle democrazie moderne e dello Stato sociale di diritto tra i quali, in particolare, il principio del diritto di difesa e quello di separazione dei poteri, con pieno riconoscimento della possibilità, da parte di un richiedente asilo, di avere a disposizione ogni informazione idonea a incidere sulla sua condizione giuridica, cioè di contrastare le Fonti di informazione sulla base delle quali il legislatore ha indicato un certo Paese come di origine sicuro e, correlativamente, ha riconosciuto il potere giurisdizionale di disapplicare la norma nazionale se ritenuta in contrasto con quella europea, anche se la designazione di Paese sicuro sia stata fatta con legge.
Chiarissimi sono, dunque, i principi affermati dal Giudice europeo, che minano in radice lo scopo perseguito dal Governo italiano con il Protocollo Italia-Albania di confinamento in Albania dei richiedenti asilo provenienti da Paesi designati di origine sicura.
Sorprendono e preoccupano le dichiarazione della Presidente del Consiglio dei ministri che accusa (anche) la Corte di giustizia dell’Unione europea di invadere la sfera politica del legislatore, ma evidentemente non le è chiaro il principio della separazione dei poteri che fonda le democrazie costituzionali. Non le è chiaro nemmeno che il diritto d’asilo non è “questione politica” e di governo delle migrazioni (assente, peraltro, in Italia, dove prevale un approccio meramente repressivo) ma un diritto fondamentale da rispettare e su cui sono nate le democrazie attuali.


