Vanno rilasciati visti d’ingresso per i familiari di cittadini italiani presenti nella Striscia di Gaza

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Il Tribunale ordinario di Roma, con due provvedimenti del 9 e 10 Settembre 2025, ha ordinato al Governo italiano di rilasciare visti d’ingresso per motivi familiari in favore di cittadini palestinesi residenti nella Striscia di Gaza, consolidando e ampliando un orientamento giurisprudenziale inaugurato tra il 6 e il 13 agosto 2025.

Il Tribunale ordinario di Roma, con due provvedimenti del 9 e 10 Settembre 2025, ha ordinato al Governo italiano di rilasciare visti d’ingresso per motivi familiari in favore di cittadini palestinesi residenti nella Striscia di Gaza, consolidando e ampliando un orientamento giurisprudenziale inaugurato tra il 6 e il 13 agosto 2025.

Le decisioni in esame, relative al ricongiungimento familiare di cittadini non appartenenti all’Unione Europea con cittadini italiani, affermano importanti principi di diritto:

  • Nozione di “Familiari” e Principio di Interdipendenza

L’art. 3, comma 2, d.lgs. 30/2007 estende il diritto al ricongiungimento non solo ai familiari direttamente previsti dall’art. 2 (coniugi, figli, genitori a carico), ma anche ad “altri familiari”, qualora essi siano a carico o convivano con il cittadino dell’Unione nel paese di origine. L’elemento decisivo è la “interdipendenza” tra il cittadino europeo e i suoi familiari, che può essere economica, affettiva o assistenziale. Nei casi in esame, il Tribunale ha ritenuto che l’interdipendenza fosse pienamente soddisfatta, soprattutto considerando le condizioni di vita precarie dei familiari dei ricorrenti, residenti in un’area di conflitto come la Striscia di Gaza.

  • Vulnerabilità dei familiari e situazione di emergenza umanitaria

Altro elemento determinante nelle decisioni è il concetto di vulnerabilità dei familiari, residenti nella Striscia di Gaza, teatro di un genocidio in corso, carestia e violenze indiscriminate. Il Tribunale ha valutato che la grave situazione umanitaria in cui si trovano i familiari giustifichi l’accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare. In particolare, le gravi difficoltà di accesso a beni essenziali e cure sanitarie, unite al rischio di morte per fame e violenze, costituiscono un motivo di forza maggiore che legittima l’intervento del cittadino italiano, che si trova a essere l’unico in grado di fornire supporto economico e assistenziale.

  • Interpretazione giuridica della nozione di “familiare a carico”

Il Tribunale applica un’interpretazione estensiva della nozione di “familiare a carico”, che non si limita alla sola dipendenza economica, ma include anche il sostegno materiale, psicologico e umano. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte di Cassazione, con le rispettive pronunce (sentenze C-519/18 e n. 20127 del 14 luglio 2021), hanno chiarito che, in situazioni di grave crisi umanitaria, la nozione di “carico” deve comprendere ogni tipo di sostegno, anche al di là della sola assistenza economica, per proteggere la dignità umana e i diritti fondamentali dei familiari. Significativo, infatti, è il passaggio in cui il Tribunale di Roma afferma che, a prescindere dalla prova della vivenza a carico “l’assenza, anche per persone che dispongono di redditi, di risorse primarie (cibo, acqua), medicinali e cure mediche di base, la difficoltà nel procurarsi beni di prima necessità ed essere curati, il rischio per l’incolumità già solo del tentativo di procedere, per sé o per la propria famiglia, a tali necessità, la difficoltà di circolazione o di uscita dal territorio, la distruzione di abitazioni e infrastrutture e, in sintesi, l’evidenza di una situazione di guerra e di una emergenza umanitaria, rendono la situazione dei familiari dei ricorrenti del tutto assimilabile anche ai restanti requisiti di cui all’art. 3 del d.lgs. 30/2007 (“se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente”).”.

  • Principio di leale cooperazione tra Stati Membri

Il Tribunale fa riferimento poi al principio di leale cooperazione tra Stati membri dell’Unione Europea, stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze C-184/99 e C-34/09), che obbliga gli Stati membri a facilitare il ricongiungimento familiare, non a ostacolarlo. Questo principio implica che le autorità nazionali non possano opporsi senza giustificazione a richieste legittime di ricongiungimento, come quelle in esame, che soddisfa i requisiti di legge. La cooperazione tra gli Stati membri deve mirare a garantire la tutela dei diritti dei cittadini e delle loro famiglie, anche in contesti di emergenza.


Si ringraziano Marina Angiuli, Dario Belluccio, Andrea Devoto e Nazzarena Zorzella per le segnalazioni.

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