Studenti palestinesi in attesa dei visti d’ingresso per l’Italia: le iscrizioni siano garantite fino a giugno per non escludere chi ha già la preiscrizione

È quanto prevede la circolare del Ministero dell’Università e Ricerca, secondo la lettura dell’ASGI che chiede al MUR e al MAECI di inviare indicazioni agli Atenei per gli studenti che si trovano in attesa del visto richiesto all’ambasciata.

Negli ultimi mesi ASGI ha ricevuto richieste di supporto al rilascio del visto di ingresso per motivi studio da parte di studenti e studentesse palestinesi.

Le richieste, pervenute a seguito del perfezionamento delle procedure di preiscrizione attraverso il portale Universitaly e dell’accettazione di esse da parte dei diversi atenei italiani, provengono sia da studenti e studentesse che vivono nella Striscia di Gaza, sia da persone fuoriuscite da Gaza nei mesi immediatamente successivi al 7 ottobre 2023 e per lo più presenti in Egitto.

Nonostante i ripetuti solleciti, molte di queste persone, pur avendo formalizzato la richiesta di visto presso la competente Rappresentanza consolare o pur avendo ottenuto dalla Rappresentanza consolare italiana a Gerusalemme l’attribuzione di un codice alla propria pratica di richiesta visto, risultano ancora oggi in attesa del rilascio del visto o di una determinazione riguardo l’istanza presentata.

Con riferimento a tali richieste appare urgente osservare come molti Atenei, nel fornire ai candidati e alle candidate all’ammissione precise informazioni relative alle immatricolazioni ai propri corsi, abbiano indicato quale termine per l’ingresso in Italia e per il perfezionamento delle procedure di immatricolazione il 31 gennaio 2026, facendo scaturire tale termine dalla Circolare del Ministero dell’università e della ricerca . Segretariato generale – Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione relativa alle “PROCEDURE PER L’INGRESSO, IL SOGGIORNO, L’IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA” anno accademico 2025/2026.

Una lettura più attenta e completa della circolare porta tuttavia ad escludere che, per gli studenti internazionali, tale termine debba essere considerato come ultimo per la finalizzazione dell’immatricolazione.

Infatti, dispone la circolare che “Qualora, anche in fase di immatricolazione, lo studente internazionale non risulti in possesso di un valido titolo di soggiorno, o in generale non risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti per finalizzare tale immatricolazione, l’iscrizione al richiesto corso di studi è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda”.

Quanto sopra permette quindi di stabilire che, laddove la richiesta di rilascio del visto sia stata tempestivamente presentata ma alla data del 31 gennaio 2026 le procedure di immatricolazione non si siano perfezionate in ragione del mancato rilascio del visto di ingresso da parte della rappresentanza consolare (pur a seguito di determinazione positiva o della mancata assunzione entro il termine di 90 giorni previsto dall’art. 5, comma 8, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 di una determinazione sul visto di ingresso per motivi di studio o di altre circostanze eccezionali), l’iscrizione al richiesto corso di studi è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda (TAR Lazio, sez. seconda, decreto 454/2026 del 21.01.2026).

ASGI chiede quindi al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Italiana (MAECI) di informare di quanto sopra gli Atenei italiani e i Consolati italiani.

Si segnala peraltro che proprio al fine di tutelare le esigenze degli studenti internazionali, alcuni Atenei, anche in considerazione dell’autonomia riconosciuta dall’art. 11 L 341/90, hanno stabilito, attraverso apposite delibere del Senato Accademico o decreti rettorali, modifiche al calendario didattico ordinario.

A tal fine ASGI chiede altresì che i Consolati competenti:

  1. Procedano a definire con sollecitudine le procedure di richiesta dei visti di ingresso per studio;
  2. qualora ritengano necessario procedere a integrazioni istruttorie o ritengano indispensabile lo svolgimento del colloquio consolare ex art. 4, comma 2, secondo periodo del Decreto del Ministero degli Affari Esteri 11 maggio 2011 effettuino tale colloquio a distanza per via telematica (cfr TAR Lazio – Roma, Sezione Quinta Quater, ordinanza cautelare 3111/2025 del 05.06.2025);
  3. portino a compimento le attività istruttorie dovute, quali ad esempio la valutazione della documentazione relativa alle risorse economiche personali o i titoli di studio posseduti, anche attraverso il coinvolgimento di altri sedi consolari  “atteso che l’amministrazione degli esteri è unitaria ed è a tal fine sufficiente l’adozione di misure di coordinamento e di coinvolgimento infraprocedimentale del personale – anche eventualmente di altre sedi – dotato delle competenze specifiche” (TAR Lazio – Roma, sez. Quinta Quater, ordinanza cautelare 1993/2025);
  4. valutino positivamente le risorse economiche a disposizione dei richiedenti valorizzando anche quelle di enti privati o di soggetti terzi in grado di fornire adeguate garanzie, considerato che ““Risulta, peraltro, del tutto inconferente il richiamo delle amministrazioni resistenti alla circolare del MUR che restringe ai soli genitori la cerchia dei soggetti che possono validamente mettere a disposizione risorse economiche ovvero prestare una garanzia finanziaria in favore dei soggetti che richiedono il rilascio di un visto di ingresso. In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di evidenziare che siffatta limitazione non trova alcun riscontro nella normativa di settore, non essendo prevista né dall’art. 5, comma 6, del d.P.R. n. 394/1999, né dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998” (cfr., TAR Lazio – Roma, sez.Quinta Quater, sentenza 22038/2025, TAR Lazio – Roma, sez. Quinta Quater, sentenza 12503/2025);
  5. ove continuino a sussistere impedimenti all’uscita dal territorio della Striscia di Gaza per l’accesso fisico alla sede diplomatica competente, quest’ultima provveda a rinviare l’acquisizione dei dati biometrici a una successiva fase del procedimento, senza pregiudizio degli adempimenti procedimentali possibili nelle more  (TAR Lazio – Roma, sez. Quinta Quater, ordinanza cautelare 1993/2025);
  6. Sia con riferimento all’acquisizione dei dati biometrici sia per i successivi adempimenti relativi alla consegna del provvedimento finale – la competente sede diplomatica dovrà valutare la possibilità di avvalersi di uno o più delegati da inviare in loco, individuando in collaborazione con la parte ricorrente le relative modalità, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e secondo un criterio di ragionevole praticabilità in relazione alla situazione che sarà esistente al momento, sulla base dell’evoluzione del conflitto in corso e dei connessi rapporti politico-diplomatici (TAR Lazio – Roma, sez. Quinta Quater, ordinanza cautelare 1993/2025).