Pubblicate le disposizioni di attuazione del cd. “bonus asilo nido”: esclusi tutti gli stranieri salvo i lungosoggiornanti

Con il DPCM 17.2.2017, pubblicato in GU  il 18.4.2017, trovano  attuazione le agevolazioni per la frequenza agli asili nido pubblici e privati previsti dall’art. 1 comma 355 della L. 232/2016: oltre a italiani e comunitari il beneficio viene riconosciuto solo ai lungosoggiornanti. 

La nuova misura, prevista dalla legge di bilancio 2017 , riguarda i bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2016 e consiste in € 1.000 su base annua,  parametrato a  undici mensilità (dunque per 90,90 euro al mese per ogni mensilità di iscrizione).  Viene pagato al genitore che convive con il minore  fronte della attestazione della iscrizione e del  pagamento della retta a un asilo nido  pubblico o privato. Non è previsto alcun limite di reddito:  il che pare  scelta discutibile, posto che la funzione di “sostegno alla genitorialità” è ovviamente minore man mano che aumenta il livello di reddito della famiglia e dunque l’18utilità marginale del beneficio.

Il beneficio è previsto anche per i bambini al di sotto dei tre anni che sono impossibilitati a frequentare gli asili nido  in  quanto  affetti  da gravi patologie croniche”. In questo caso la somma viene pagata direttamente al genitore a fronte di una dichiarazione del pediatra di fiducia.  

La domanda  dovrà essere presentata all’INPS, che entro il 17 maggio dovrà fornire apposite istruzioni operative sul proprio sito. Ma non tutte le domande verranno accolte: la legge stabilisce un limite di spesa annuo fino al 2020 e prevede che “quando siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, l’INPS non prende in esame ulteriori domande”.

Il nostro ordinamento prevede già un altro “bonus asili nido” , introdotto, per le sole donne lavoratrici subordinate o autonome,  dalla legge Fornero (art. 4, comma 24, lettera b) ed ora prorogato dall’art. 1,  comma 356 della finanziaria 2017 per gli anni 2017 e 2018. Si tratta in quel caso di 600 euro mensili per ogni mese di rinuncia al congedo parentale:  i due benefici sono cumulabili,  ma non possono essere percepiti per il  medesimo mese. Il “bonus – legge Fornero” spetta a tutti i lavoratori che hanno diritto al congedo parentale (quello cioè successivo alla astensione obbligatoria), indipendentemente dalla loro nazionalità. Non così per il nuovo “bonus asilo nido”.

In realtà la  legge istitutiva (il citato comma 355) non prevede – analogamente a   quanto accaduto per il beneficio “premio nascita”alcuna limitazione per l’accesso al beneficio:  né, come detto, in relazione al reddito dei beneficiari, né in relazione alla condizione giuridica del richiedente e demanda a un successivo DPCM solo il compito di stabilire “le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente comma”.

Non pare quindi che tra le “disposizioni necessarie” possano essere incluse anche la delimitazione  dei destinatari. Il DPCM invece è intervenuto su questo punto e all’art.1 comma 2 ha limitato  l’accesso ai cittadini italiani, UE e extra UE titolari di permesso di lungo soggiorno.

La limitazione sembra rispondere alla ormai consueta logica secondo la quale solo i lungosoggiornanti potrebbero far valere un “radicamento territoriale” idoneo a giustificare l’erogazione di prestazioni sociali.

Tuttavia tale scelta appare di dubbia legittimità innanzitutto rispetto all’art. 41 TU immigrazione, che – come noto –  prevede l’“equiparazione dello straniero con permesso di soggiorno di almeno un anno all’italiano ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale”. La norma è richiamata poi dall’art. 2 della  legge quadro n. 328/00 con riferimento ai “servizi sociali” e l’asilo nido, ai sensi della legge istitutiva n. 1044/71, è proprio qualificato “servizio sociale di interesse pubblico”.

Non pare proprio, dunque, che un DPCM possa derogare a una norma avente forza di legge, introducendo limitazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

Anche a prescindere da ciò, la disposizione appare non coerente con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata dall’Italia con L. 176/91) rispetto alla quale vengono in rilievo l’art. 26 (diritto alla sicurezza sociale) e l’art. 29 (diritto all’educazione) letti alla luce dell’art. 2, comma 2 che garantisce la tutela di ogni fanciullo contro “ogni forma di discriminazione…motivata dalla condizione sociale…dei genitori”:  ivi compresa, quindi,  la discriminazione motivata dal titolo di soggiorno dei genitori.

Infine l’esclusione appare di dubbia legittimità anche rispetto alla  direttive comunitarie in materia di accesso degli stranieri alle prestazioni sociali: se la prestazione dovesse essere ricompresa  (in quanto erogata a sostegno di oneri familiari e in assenza di valutazione discrezionale della PA) nella nozione di prestazione familiare di cui all’art. 3, lettera j,   Regolamento CE 883/04    verrebbero in gioco le clausole di parità previste per i familiari di comunitari (art. 24 direttiva 2004/38 che fa riferimento al “campo di applicazione del trattato”)  per i titolari del permesso unico  (art. 12 direttiva 2011/98) e per i titolari di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50) che fanno riferimento al citato regolamento. In ogni caso appare illegittima l’esclusione dei titolari di protezione internazionale per i quali la clausola paritaria (art.29 direttiva 2011/95) fa riferimento alla “adeguata assistenza sociale alla stregua dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione”.

In ogni caso, sotto il profilo politico-sociale,  l’introduzione di limitazione di questa portata appare illogica ove si consideri l’importanza che può rivestire, ai fini dell’integrazione,  l’inserimento del minore in un contesto collettivo sin dai primi anni di vita.

Infine altrettanto inaccettabile appare la differenza di trattamento per i bimbi disabili: a parte ovvie considerazioni di equità, una differenza di trattamento tra portatori di handicap (i figli disabili di uno straniero con permesso ordinario  e i figli disabili di un italiano) è incompatibile con la convenzione ONU sui diritti dei disabili che all’art. 5, comma 2 obbliga gli Stati membri a “garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento”: dunque anche contro le discriminazioni basate sul titolo di soggiorno dei genitori del disabile.

A cura di Alberto Guariso, servizio antidiscriminazione ASGI – Fondazione Charlemagne