Accesso al lavoro

Diverse Convenzioni Internazionali oltre che la nostra Costituzione garantiscono allo straniero regolarmente soggiornante il diritto a condizioni di lavoro identiche a quelle dell’italiano. Un datore di lavoro non può rifiutarsi di assumere una persona perché straniera, né può riconoscere una retribuzione inferiore a quella degli italiani, o orari più gravosi, ecc: insomma il trattamento deve essere uguale sotto ogni aspetto. 

In questa pagina, realizzata nell’ambito del Progetto LAW, abbiamo raccolto informazioni e materiali utili, elaborati sulla base delle segnalazioni ricevute dal Servizio Antidiscriminazione dell’ASGI.

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Il materiale è disponibile in diverse lingue:

FAQ

1. Sono in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, posso lavorare con la ricevuta?

Sì. Se sei in possesso della ricevuta (c.d. striscetta) di rinnovo del permesso di soggiorno sei regolarmente soggiornante sul territorio e hai diritto di lavorare. Puoi essere regolarmente assunto anche con contratto a tempo indeterminato. 

Se il contratto è in scadenza e il datore di lavoro si rifiuta di rinnovarlo perché sei in possesso della sola ricevuta, puoi rivolgerti al Servizio antidiscriminazione ASGI o a un sindacato.

2. Se perdo il lavoro perdo anche il diritto al soggiorno?

No. Il tuo permesso di soggiorno continua ad essere valido fino alla scadenza. 

Alla scadenza, se non hai un lavoro potrai ottenere il permesso per attesa occupazione di durata massima di 12 mesi (prorogabili se il nucleo familiare dispone comunque di un reddito).

3. Sono un richiedente asilo in attesa del rilascio del permesso c.d. “giallo”. Posso lavorare?

Sì. Ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 142/2015, i richiedenti asilo possono lavorare trascorsi 60 giorni dal rilascio del c.d. “attestato nominativo” cioè il documento provvisorio munito di fotografia rilasciato dopo la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. 

Se il datore di lavoro si rifiuta di assumerti perché hai un permesso provvisorio puoi rivolgerti al Servizio antidiscriminazione ASGI o a un sindacato.

4. Non ho la cittadinanza italiana. Posso partecipare ai concorsi per essere assunto nella pubblica amministrazione?

Sì, ma solo se sei titolare del permesso di lungo periodo o del permesso per protezione internazionale (rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria) oppure se sei familiare di un cittadino di paesi UE. Negli altri casi (ad es. se hai un permesso unico lavoro) non puoi partecipare al concorso (art. 38 dlgs 165/01). Leggi anche la risposta alla domanda successiva (5). 

Se trovi un bando di concorso che non include i permessi di soggiorno di cui sopra, puoi segnalarlo al Servizio antidiscriminazione ASGI. 

NB: Alcuni posti di lavoro pubblici (ad esempio i magistrati, i militari) possono essere occupati solo da cittadini italiani.

5. Ho un permesso unico lavoro e vorrei partecipare a un concorso per l’assunzione di infermiere nell’ospedale della mia città. Posso partecipare?

Sì, il decreto “Cura Italia” prevede che fino al 31.12.2022 (salvo ulteriori proroghe) nelle strutture sanitarie “impegnate nell’emergenza COVID” le assunzioni di personale sanitario devono essere aperte a tutti gli stranieri che abbiano un titolo di soggiorno che consente di lavorare, quindi anche ai titolari di permessi per lavoro o famiglia.

Anche se questa possibilità vale fino al 31.12.2022, in caso di concorso con assunzione a tempo indeterminato presenta comunque domanda.

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