Il Tribunale di Padova rinvia alla Corte costituzionale la Legge regionale del Veneto sulle case popolari

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Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 18 maggio 2023, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa all’art. 25 comma 2, lett. a) della L.R. Veneto 3.11.2017 n. 39 (requisito di residenza quinquennale per accedere agli alloggi ERP) in quanto appare in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 1 e 2 della Costituzione.

La L.R. Veneto n. 39/17 prevede tra i requisiti per accedere agli alloggi ERP la «residenza anagrafica nel Veneto da almeno 5 anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi 10, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla scadenza del bando» (art. 25, comma 2, lett .a)

Tale norma è affetta, secondo il Tribunale di Padova, dai medesimi vizi già riscontrati dalla Corte Costituzionale in casi analoghi e, per tale motivo, la questione di costituzionalità appare rilevante e non manifestamente infondata, anche sotto il profilo del divieto di discriminazione per motivi di nazionalità.

La Corte Costituzionale si è peraltro appena nuovamente pronunciata sulla questione, con la sentenza n. 77/2023, dichiarando illegittima una disposizione analoga della l.r. Liguria.

Il Tribunale di Padova si è limitato a richiamare la sentenza n. 44/2020 della Corte Costituzionale (in quanto la sentenza n. 77/2023 doveva essere ancora pronunciata) osservando che tale pronuncia rappresenta “un punto di approdo del lungo iter che ha visto la Corte Costituzionale pronunciarsi sulla compatibilità con la Carta fondamentale di numerose leggi regionali che, nel definire i requisiti di accesso ad alcune prestazioni sociali, hanno privilegiato coloro che risiedono in Regione da un certo periodo di tempo, escludendo i residenti di altre Regioni, o in taluni casi in modo esplicito gli stranieri extra-comunitari.

In particolare, la Corte Costituzionale, nella sua ormai granitica giurisprudenza, ha evidenziato che il diritto all’abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione e tale diritto rientra nel catalogo dei diritti inviolabili. La prestazione di edilizia residenziale pubblica è inoltre “diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di un bisogno primario, perché serve a garantire un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti (sentenza n. 168 del 2014).

La previsione del requisito della «residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni» appare dunque irragionevole nella misura in cui non presenta alcun collegamento con la ratio del servizio (identificata nel soddisfacimento del bisogno abitativo).

Questo è ormai l’orientamento granitico della Corte Costituzionale: pertanto, tutte le Regioni che ancora conservano nella propria legislazione il requisito discriminatorio dovrebbero immediatamente eliminarlo, adeguandosi ai precetti costituzionali, per non incorrere in un inutile contenzioso che arreca danno all’intera collettività.

Tribunale di Padova, Ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale del 18 maggio 2023

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