Corte Costituzionale: illegittimo il requisito della residenza quinquennale per l’accesso a una misura di contrasto alla povertà

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 7/2021 del 22 gennaio 2021, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9 c. 51 lett. b) della L.R. FVG n. 13/2019 che prevedeva un requisito di anzianità di residenza quinquennale sul territorio regionale per l’accesso ad una misura di contrasto alla povertà. 

La norma censurata aveva ad oggetto  risorse del fondo regionale per il contrasto alla povertà, trasferite ai servizi sociali dei Comuni. La norma impugnata afferma che tali risorse «sono confermate» in capo ai servizi sociali comunali “per la concessione di interventi di contrasto alla povertà a favore di nuclei familiari in possesso, tra gli altri, del requisito della residenza sul territorio regionale da almeno 5 anni.

La Consulta ha ribadito ancora una volta il suo orientamento ormai consolidato secondo cui  la residenza prolungata potrebbe eventualmente rilevare come criterio premiale, da valutare «in sede di formazione della graduatoria» (ma si vedrà, con la successiva sentenza 9/2021 che neanche tale previsione è legittima) ma non può assolutamente costituire, “un requisito che preclude di per sé l’accesso alle provvidenze (sentenza n. 44 del 2020; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 281 del 2020).

Infatti, mentre il requisito della residenza tout court serve a identificare l’ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, quello della residenza protratta determina una irragionevole discriminazione tra i medesimi residenti sul territorio regionale quando esclude l’accesso a provvidenze connesse ai bisogni primari a soggetti imputabili solo «di aver esercitato il proprio diritto di circolazione» o di aver dovuto, per le più svariate ragioni, «mutare regione di residenza» (sentenza n. 107 del 2018).

Tanto precisato, ne deriva che risulta irragionevole negare l’erogazione della prestazione a chiunque abbia la (sola) residenza nella Regione, dal momento «che non vi è alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell’essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento (sentenza n. 40 del 2011; sentenza n. 187 del 2010; sentenza n. 222 del 2013).”


La sentenza

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