Spazio Schengen: da area di libera circolazione a labirinto

Documento di analisi sui profili di possibile illegittimità relativi alla recente decisione del governo italiano di reintrodurre i controlli alla frontiera italo-slovena

Lo scorso 18 ottobre il governo italiano ha comunicato alle istituzioni europee e ai Paesi associati la reintroduzione dei controlli di frontiera alla propria frontiera interna condivisa con la Slovenia. Le motivazioni addotte a giustificazione di questa misura che dovrebbe essere adottata come extrema ratio sono l’aumento della minaccia di violenza all’interno del territorio dell’Unione a seguito della crisi in Medio Oriente e del conseguente rischio di infiltrazioni terroristiche. A questo quadro viene aggiunta la costante pressione migratoria a cui l’Italia sarebbe soggetta.

In realtà il confine italo-sloveno è un confine sul quale il Governo da tempo ha fatto ricorso a procedure – già dichiarate illegittime dai tribunali nazionali – come le riammissioni informali e un sempre più sviluppato ricorso a strumenti di cooperazione di polizia. il recente vertice trilaterale del 2 novembre a Trieste che ha coinvolto, oltre all’Italia la Slovenia e la Croazia ne è un evidente esempio: con questo incontro istituzionale le parti hanno deciso di costituire brigate miste trilaterali che dovrebbero reciprocamente supportarsi nel contrasto all’immigrazione irregolare e istituire centro di coordinamento condivisi.

Il presente contributo si propone di evidenziare i possibili profili di illegittimità connessi al ripristino dei controlli di frontiera al confine italo-sloveno, soffermandosi in particolare su aspetti – quali la durata e le motivazioni – anche alla luce delle decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione, sul possibile impatto negativo che i controlli di frontiera possono comportare ai diritti fondamentali delle persone migranti. In particolare, si profilano concreti rischi relativi all’accesso al territorio, al diritto alla protezione internazionale, al diritto a ricevere idonea informativa, al divieto di refoulement, al diritto a ricevere un provvedimento e a poter accedere ad un rimedio effettivo. Inoltre il documento evidenzia possibili illegittime conflittualità operative tra le procedure di respingimento alla frontiera e di riammissione bilaterale e cooperazione transfrontaliera di polizia.

Foto di Dan Asaki su Unsplash