Respingimenti collettivi da Cipro al Libano: la Corte EDU si pronuncia sulle violazioni subite da cittadini siriani in fuga

La Corte EDU si pronuncia sui respingimenti collettivi operati dalle autorità cipriote verso il Libano, evidenziando gravi profili di violazione dei diritti fondamentali di cittadini prevalentemente siriani che tentano disperatamente l’unica via di fuga possibile

Lo scorso 8 ottobre 2024 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata nel caso MA e ZR contro Cipro (app. 39090/20) – un caso di respingimento di due cittadini siriani da Cipro al Libano avvenuto nel 2020. La decisione assume una rilevanza centrale per il riconoscimento giudiziale delle violazioni insite in una consolidata dinamica di respingimento marittimo che caratterizza la gestione del confine esterno dell’Unione Europea (Cipro). Illustra inoltre le azioni di contrasto alla mobilità di rifugiati siriani, palestinesi e di cittadini libanesi che tentano l’unica via di fuga che rimane loro per vedersi riconosciute primarie esigenze di sopravvivenza. Come noto, il Libano è un Paese che ha accolto un numero particolarmente significativo di cittadini siriani dopo la deflagrazione del conflitto interno e, al momento, si stima la presenza di almeno un milione di rifugiati su una popolazione di poco meno di 7 milioni di abitanti. La condizione dei rifugiati siriani è andata progressivamente peggiorando e, ad oggi, il rischio di deportazione verso la Siria costituisce una eventualità molto concreta. La conseguenza di tutto ciò è, evidentemente, il tentativo di percorrere l’unica via d’uscita che rimane loro: la traversata del mediterraneo per raggiungere le coste dell’Unione.

Nella sua sentenza, la Corte ricostruisce l’evento che risale ai giorni del 6-7 settembre del 2020 e che ha riguardato un gruppo di cittadini siriani (tra i quali i due ricorrenti legati da un rapporto di cuginanza). Le persone in fuga vennero intercettate dalla Guardia Costiera cipriota in acque territoriali cipriote e, dopo un primo supporto di carattere umanitario, vennero sostanzialmente impedite nell’attracco ed invitate a fare ritorno in Libano. L’opposizione dei naviganti costrinse le autorità cipriote a fingere di trasbordarli su altro natante per favorire lo sbarco, trasferendoli in realtà su una imbarcazione che li avrebbe ricondotti in Libano. 

In punto di diritto, la Corte ha stabilito che la Repubblica di Cipro ha violato l’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, poiché il respingimento dei ricorrenti in Libano li ha esposti al rischio di un respingimento indiretto in Siria e a condizioni di vita in Libano che violano il medesimo articolo (divieto di trattamenti inumani e degradanti). Inoltre, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti fossero stati respinti collettivamente (violazione dell’art. 4 prot. 4), senza che la loro richiesta di asilo fosse stata esaminata (la Corte ha riconosciuto che la richiesta di asilo manifestata oralmente nelle concitate ore precedenti al respingimento fosse di per sè sufficiente a qualificare gli interessati come richiedenti protezione internazionale). La Corte ha inoltre stabilito che il diritto dei ricorrenti a un ricorso effettivo (articolo 13) è stato violato, poiché non è stata loro garantita la possibilità di far valere le suddette violazioni dinanzi a un tribunale interno. Infine, ha dichiarato che il diritto dei ricorrenti a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti (art. 3) è stato violato anche a causa delle modalità e condizioni con le quali le autorità cipriote li hanno , di fatto, trattenuti su una barca in mare per un periodo di due giorni, senza cibo e condizioni igieniche adeguate, prima che fossero infine respinti in Libano.

KISA, EuroMed Rights – organizzazioni con le quali il progetto collabora – e il Centro per i Diritti Umani dell’Università di Ghent hanno partecipato come terzi intervenienti.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare i contributi delle organizzazioni coinvolte ai seguenti pulsanti: