La prassi dei respingimenti diretti ai valichi di frontiera aeroportuali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino: i dati ottenuti dalle autorità competenti

Le zone di transito di porti e aeroporti costituiscono luoghi di particolare interesse al fine di comprendere le dinamiche, le sperimentazioni politiche e pratiche volte al contenimento dei flussi di cittadini stranieri in ingresso sul territorio italiano.

Il respingimento diretto alla frontiera rappresenta il primo strumento di contrasto all’immigrazione irregolare predisposto dalla normativa italiana[1]. Un cittadino straniero che si presenta al valico di frontiera provenendo da un paese terzo è sottoposto a verifiche in prima linea effettuate sull’insieme dei passeggeri, finalizzate ad accertare che possa essere autorizzato all’ingresso a tutti gli effetti sul territorio nazionale ed è quindi soggetto, in luogo diverso, a verifiche supplementari “in seconda linea” perché ritenuto non in possesso dei requisiti di ingresso. Può quindi essere destinatario di un provvedimento di respingimento immediato.

Le condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi sono stabilite dal Codice Frontiere Schengen (Regolamento 399/2016/UE) all’art.6, par. 1[2], per i soggiorni di breve durata e dal TUI all’art. 4.

Da quanto monitorato, i respingimenti possono essere disposti in una ampia gamma di situazioni: può essere contestato alla persona di non essere in possesso di tutti i requisiti per l’ottenimento del visto turistico, a titolo esemplificativo, in un caso veniva contestato dalle autorità di frontiera che pur essendo la persona in possesso della prenotazione alberghiera non aveva finalizzato il pagamento; oppure può verificarsi che cittadini stranieri titolari di permessi di soggiorno, quindi di titolo legittimante il reingresso in Italia, siano destinatari al rientro dall’estero di provvedimenti di diniego di rinnovo del pds o di revoca pds, adottati mentre erano temporaneamente assenti dal territorio dello stato e notificati in zona di transito contestualmente ad un provvedimento di respingimento immediato[3], o ancora, cittadini stranieri esenti visto, sprovvisti di documentazione attestante lo scopo e le condizioni del soggiorno e/o di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al periodo del soggiorno, nonché di mezzi sufficienti per il rientro nel paese di origine o di transito[4] essendo l’accertamento di talune condizioni di ingresso soggetto ad un certo margine di discrezionalità da parte delle autorità di frontiera che possono richiedere l’esibizione requisiti giustificativi aggiuntivi[5], non essendo i presupposti disciplinati in maniera tassativa.  

ASGI, nell’ambito del progetto In Limine, ha inviato diverse istanze di accesso agli atti alle autorità competenti in relazione ai valichi di frontiera aeroportuale di Roma-Fiumicino e Milano Malpensa, al fine di ottenere dati relativi al numero di decreti di respingimento emessi presso i valichi di frontiera aeroportuale in oggetto, nei confronti dei cittadini stranieri in ingresso in area Schengen, con indicazioni riguardanti le motivazioni del respingimento, il numero di persone di ogni nazionalità cui è stato notificato il provvedimento.

Da tali dati si evince come nel periodo dal primo gennaio al 31 maggio del 2019, 1108 persone sono state respinte alla frontiera aerea di Milano Malpensa e 1054 alla frontiera aerea di Roma Fiumicino, e nel periodo dal primo giugno 2019 al 21 gennaio 2020, ben 1451 respingimenti sono stati eseguito dal valico di frontiera di Roma Fiumicino[6]e 1885 presso la frontiera aeroportuale di Milano Malpensa.

 Nell’ambito del numero complessivo di respingimenti effettuati in un numero significativo di casi il respingimento è stato operato sulla base del fatto che le persone siano state ritenute sprovviste d’idonea documentazione attestante scopo e condizioni del soggiorno (Motivo E, Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera in uso da parte delle autorità di frontiera-Allegato V, Parte B, Codice Frontiere Schengen) oppure sprovviste di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al periodo e alle modalità del soggiorno nonché di mezzi sufficienti per il rientro nel paese di origine o di transito (Motivo G, Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera in uso da parte delle autorità di frontiera-Allegato V, Parte B, Codice Frontiere Schengen).

A titolo esemplificativo, nel caso dei cittadini albanesi, una delle principali nazionalità soggette a respingimento presso i valichi di frontiera aeroportuale in oggetto in quanto sebbene esenti visto presumibilmente considerati dalle autorità di frontiera a “rischio immigrazione”, nel periodo dal primo gennaio al 31 maggio 2019 su 582 persone respinte presso l’aeroporto di Malpensa, in 423 casi i provvedimenti riportavano come motivazione l’assenza di documentazione idonea a dimostrare scopo e condizioni del soggiorno e in 338 l’assenza di sufficienti mezzi economici (si segnala che con riferimento a tali dati il numero complessivo di cittadini stranieri respinti non corrisponde alla somma delle motivazioni potendo i provvedimenti essere adottati con più di una motivazione). Analogamente, nel medesimo periodo presso il valico di frontiera di Roma Fiumicino su 185 cittadini albanesi che hanno subito un respingimento in 130 casi tale misura si fondava sulla necessità di produrre documentazione aggiuntiva. Infine, nel periodo dal primo giugno al 21 gennaio 2020 su 911 respingimenti eseguiti nei confronti di cittadini albanesi presso la frontiera aeroportuale di Milano Malpensa, in 653 casi la documentazione relativa allo scopo e alle condizioni del soggiorno non è risultata idonea alle autorità di frontiera.

I dati e le informazioni fornite dalle autorità competenti sono visionabili e scaricabili ai link che seguono.

English Version


[1] Com’è noto, il respingimento immediato alla frontiera è disciplinato dall’art. 10, comma 1, del D.lgs. 286/98, il quale prevede che la polizia di frontiera possa respingere gli stranieri “che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti (…) per l’ingresso nel territorio dello Stato”.

[2] Le condizioni previste sono le seguenti: a) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera; b) essere in possesso di un visto valido laddove richiesto; c) poter giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di transito; d) non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione; e) non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

[3] Per approfondimenti si veda Zone di transito internazionali degli aeroporti: zone grigie del diritto.

[4] Ai sensi dell’art. 6, par. 4, del Codice Frontiere Schengen, la valutazione dei mezzi di sussistenza deve essere effettuata “in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati di vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno”. Si precisa che “la valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, le lettere di garanzia delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti”.

[5] Per maggiori dettagli si veda l’Allegato I del Codice Frontiere Schengen contenente un elenco indicativo ma non esauriente dei giustificativi che possono essere richiesti dalle autorità di frontiera con riferimento allo scopo del soggiorno.

[6] Per visionare i dati forniti dall’Ufficio Polizia di frontiera aerea Fiumicino, tramite accesso civico generalizzato, si veda I respingimenti diretti dei cittadini stranieri presso il valico di frontiera aeroportuale di Roma Fiumicino: uno strumento di selezione delle persone in ingresso sul territorio italiano. I dati ottenuti da ASGI dalle autorità competenti.