La permanenza dei richiedenti asilo nelle zone di transito alle frontiere terrestri alla luce del diritto alla libertà personale: il caso Ilias e Ahmed c. Ungheria

Sebbene la detenzione rappresenti, e abbia storicamente rappresentato, un mezzo utilizzato con grande disinvoltura dalle autorità nella gestione dei flussi migratori, il tema della privazione della libertà dei cittadini stranieri nelle zone di transito è rimasto a lungo ai margini del dibattito pubblico. 

In data 21 novembre 2019, la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani ha emesso una significativa sentenza riguardante la permanenza dei richiedenti asilo presso la zona di transito ungherese ai fini della valutazione di ammissibilità della loro domanda di protezione, riscontrando violazione dell’Articolo 3 della CEDU per il rischio di respingimento dei due richiedenti asilo in Serbia. Tuttavia la Corte non ha riscontrato violazione dell’Articolo 3 in merito alle condizioni nella zona di transito dove i ricorrenti sono stati trattenuti per 23 giorni.  Inoltre la corte rigetta l’applicazione dell’articolo 5.

Un profilo importante di questa sentenza riguarda la non considerazione, da parte della Corte, di tale permanenza quale privazione della libertà personale, la possibilità di lasciare la zono di transito situata sulla frontiera terrestre con la Serbia, viene giudicata concreta configurando di conseguenza come volontaria la permanenza dei ricorrenti in tale luogo. Nel valutare ciò, la Corte opera una distinzione rispetto ai casi dei cittadini stranieri trattenuti presso le zone di transito aeroportuali, facendo riferimento alla sua giurisprudenza consolidata in materia a partire dal caso Amuur c. Francia.

Proponiamo di seguito una sintesi di quanto rilevato dalla Corte EDU, una decisione caratterizzata da profili di forte criticità rappresentando un netto passo indietro nell’approccio della Corte in materia.  Appare utile infatti un approfondimento della giurisprudenza al fine di strutturare azioni di contrasto anche per via giudiziaria, sia dinanzi alle Corti interne che internazionali, delle violazioni di volta in volta osservate nell’utilizzo delle zone di transito quale strumento informale di selezione dei cittadini stranieri in ingresso sul territorio da parte delle autorità incaricate.

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