Esenzione ticket sanitario per chiunque non svolga attività lavorativa

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Il Tribunale di Roma ha ribadito il superamento della distinzione tra disoccupati e inoccupati ai fini del riconoscimento dell’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria.

Con sentenza del 13 giugno 2018 il Tribunale di Roma ha dichiarato irrilevante, ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, la distinzione tra disoccupato, inteso quale soggetto che ha svolto attività lavorativa, e inoccupato, inteso quale soggetto che non ha mai svolto alcuna attività.

Il superamento di tale distinzione e la sola rilevanza dello stato di non occupazione deriva dall’art. 19, comma 7, D.lgs 150/15 (decreto attuativo del Jobs Act) a norma del quale “allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le  norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano le prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione…”.

Sul punto è intervenuto anche il Ministero del Lavoro che, con due circolari (n. 34/15 e n. 5090/16) ha chiarito la definizione di “condizione di non occupazione” svincolando dalla registrazione come disoccupato la fruizione delle prestazioni sociali e dunque equiparando la posizione di disoccupati e non occupati.

Nell’affermare quanto sopra, il giudice richiama il precedente del Tribunale di Roma del 17 febbraio 2017, ove era stato riconosciuto che ai fini dell’esenzione “ciò che rileva è lo stato di non occupazione, non rilevando più invece la circostanza che l’interessato abbia in precedenza svolto attività lavorativa”.

La questione, pur essendo comune a italiani e stranieri, è di particolare rilievo per i richiedenti asilo che normalmente, nel momento in cui accedono al servizio sanitario, non possono vantare un pregresso periodo di lavoro. Le regioni e le stesse ASL o ASST si stanno comportando sul punto in maniera difforme, sicché l’onere per il richiedente di pagare il ticket finisce per essere diverso da zona a zona.

La sentenza

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