Con Ordinanza cautelare del 25 luglio 2025, 00949/2025 REG.RIC. il TAR Puglia Sez. Bari ha riconosciuto il diritto di accesso dei giornalisti ai centri di accoglienza di richiedenti asilo.
Il ricorso seguito dal progetto InLimine ASGI nasce dal diniego opposto dalla Prefettura di Bari alla richiesta avanzata dal giornalista Giacomo Zandonini di accedere e visitare il Centro di Accoglienza Governativo (ex CARA) di Bari in quanto giornalista, accompagnato dal fotografo Francesco Bellina.
Nel ricorso ASGI ha evidenziato che la Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, non contempla specifiche limitazioni all’accesso dei membri della società civile ai centri di accoglienza. A livello nazionale, l’articolo 10 del decreto legislativo 142/2015, al comma 4 assicural’accesso ai centri ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 2, nonché agli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.L’attuazione dell’articolo 38 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è demandata al Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 che all’art. 12 co. 3 consente l’accesso ai centri di accoglienza di richiedenti asilo ai rappresentanti degli organi di informazione debitamente identificati e ad altri soggetti che ne facciano motivata richiesta. Anche le Linee guida del Ministero dell’Interno per un’accoglienza integrata ribadiscono il diritto dei richiedenti asilo a ricevere visite dai cittadini italiani che abbiano chiesto e avuto autorizzazione dal Prefetto.
Per tali ragioni il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sez. Bari riteneva sussistenti gli elementi di fondatezza del ricorso in ordine agli assorbenti profili di deficit istruttorio e motivazionale, accoglienza l’istanza cautelare compulsando l’Amministrazione al riesame dell’istanza di accesso.
L’importanza della decisione, seppur cautelare, è quella di contribuire alla giurisprudenza che ha “aperto” i luoghi di accoglienza alla società civile, ampliandone la portata all’esercizio del diritto di cronaca da parte dei giornalisti. Tale circostanza è quanto mai importante con riferimento all’ ex CARA di Bari che, come altri luoghi di accoglienza e trattenimento, in cui si sono verificati nell’ultimo anno episodi critici, che hanno dato vita a proteste da parte delle persone ospitate, nonché del personale che presta servizio nella struttura.
