Commissione europea: pubblicata la relazione sull’attuazione della direttiva sul ricongiungimento familiare

Argomenti:Unione europea
Tipologia del contenuto:Notizie

Diverse le criticità sollevate dal monitoraggio che la Commissione europea ha pubblicato il 2 aprile 2019 mettendo in luce la diversa attuazione della direttiva 2003/86 / CE  nei vari Stati dell’UE.

La relazione documenta l’applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva tra gli Stati membri, basandosi  anche su un recente studio condotto dalla Rete europea sulle migrazioni (REM), che ha valutato le sfide sia giuridiche che pratiche all’attuazione della direttiva. Lo studio ha messo in rilevo tre problemi principali per i richiedenti. Il primo riguarda l’obbligo di recarsi personalmente presso una missione diplomatica per presentare la domanda, il che rappresenta un problema pratico, in particolare per i candidati che si recano negli Stati membri più piccoli, che non sempre hanno una rappresentanza diplomatica in tutti i paesi. Il secondo grande problema riguarda i tempi di trattamento della domanda, spesso estremamente lunghi. Il terzo grande problema è la mancanza dei documenti necessari per l’esame della domanda, in particolare di documenti che attestino identità e legami familiari.

Dal punto di vista delle autorità nazionali, lo studio ha segnalato tra le principali sfide la capacità di rilevare i matrimoni forzati o simulati o le unioni registrate forzate o simulate, nonché le false dichiarazioni di paternità, che richiedono indagini approfondite e possono a
loro volta incidere sui tempi di trattamento delle domande. Prende, inoltre, atto dei reclami relativi a vari aspetti dell’attuazione della direttiva, tra cui, tra l’altro, il rifiuto di rilasciare visti o permessi, la valutazione probatoria, la durata e il costo dei procedimenti, i requisiti di reddito e i periodi di attesa applicati in modo errato. Per quanto riguarda l’integrazione e le esigenze in materia di reddito, la Commissione prende atto delle differenze tra gli Stati membri e indica la giurisprudenza della Corte europea di Giustizia dell’Unione europea più opportuna e pertinente al caso.

Per quanto riguarda le eventuali restrizioni relative all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica e alla salute pubblica, la Commissione riferisce che esiste una divergenza nell’uso del termine “sicurezza nazionale” da parte degli Stati. La Commissione osserva che il considerando 14 della direttiva può essere indicativo di ciò che può costituire una minaccia per la sicurezza pubblica, mentre in generale il principio di proporzionalità dovrebbe sempre essere preso in considerazione. In termini di salute pubblica, si ricorda che la malattia o la disabilità non possono essere l’unico motivo per il ritiro o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, ma che in ogni caso si devono valutare i casi alla luce della giurisprudenza della Corte europea di Giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Infine, sul ricongiungimento familiare dei rifugiati, la Commissione ha rilevato la questione della mancanza di documentazione e di considerazioni probatorie a norma dell’articolo 11, paragrafo 2. A tale riguardo, ha osservato che l’attuazione di questa disposizione può incontrare problemi pratici di conformità. Tuttavia, gli stati dovrebbero rimanere vigili sulla questione delle prove documentali dei rifugiati e della potenziale non disponibilità.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull’attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare


 

Fonte : ECRE

 

Foto di StockSnap da Pixabay

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