Tribunale di Vicenza: sanità obbligatoria e gratuita ai familiari di cittadini dell’Unione

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Il Tribunale di Vicenza – sezione lavoro (Est. Dr. Paolo Sartorello), con ordinanza dell’1.9.2020, ha accertato la natura discriminatoria del rifiuto opposto dall’ULSS n. 7 alla iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN di madre convivente e a carico di lavoratore italiano, titolare di Carta di soggiorno permanente per familiare del cittadino dell’Unione.

Il Giudice ha contestualmente dichiarato l’irrilevanza delle linee guida approvate dalla Giunta regionale del Veneto con DPR 753 del 4.6.2019, ritenute mere indicazioni interpretative inidonee a modificare gli effetti di una normativa nazionale e comunitaria di contenuto contrario. Tali principi erano già stati cristallizzati da precedente ordinanza cautelare che aveva accolto un ricorso urgente formalizzato ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

Il caso oggetto della causa riguarda una madre ultraottantenne di cittadino italiano, che in precedenza aveva sempre ottenuto l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN, ma che era stata successivamente negata dall’Ulss 7, la quale aveva proposto una iscrizione volontaria a pagamento.

Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che la ricorrente avesse diritto all’iscrizione obbligatoria in condizioni di parità con i cittadini italiani sia alla luce dell’art. 19, co. 2 del D. Lgs. 30/2007 (parità di trattamento tra cittadini comunitari/loro familiari e cittadini italiani nell’ambito di applicazione del trattato) sia dell’art. 34 co. 1 lett. b D. Lgs. 286/98 (diritto all’iscrizione obbligatoria per i titolari di pds per motivi familiari). In particolare, il Giudice ha precisato come il principio di parità di trattamento di cui all’art. 19 afferisca, “come riconosciuto dalla stessa Regione Veneto, anche all’ambito dell’assistenza sanitaria”.

Questa pronuncia ha statuito il fondamentale principio secondo cui l’obbligo di avere una assicurazione sanitaria non può essere imposto ai genitori stranieri dei cittadini italiani e comunitari.

Pertanto, il rifiuto opposto dall’ULSS e l’adozione delle linee guida costituiscano discriminazione su base nazionale, perché, con la loro condotta, l’azienda sanitaria e la Regione hanno imposto ai cittadini stranieri delle condizioni di accesso al SSN più onerose di quelle previste per i cittadini italiani ai quali essi sono parificati.


L’ordinanza

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