Per il TAR Lazio l’esclusione degli stranieri dal SIA è legittima solo perché “temporanea”

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Secondo il TAR Lazio, che ha comunque riconosciuto il diritto di accedere al SIA da parte dei titolari di protezione internazionale, l’esclusione degli stranieri titolari di permesso unico lavoro non sarebbe “ex se illegittima una volta che si consideri il carattere dichiaratamente sperimentale, transitorio e transeunte della procedura avviata”.

La sentenza del TAR Lazio (sezione terza bis del 12.10.17) che, a quasi un anno dall’udienza di discussione, ha respinto il ricorso proposto da due cittadini stranieri titolari di permesso unico lavoro e dall’ASGI (nonché ha respinto altro analogo ricorso promosso da INCA CGIL) lascia perplessi quantomeno sotto due profili.

In primo luogo, nel ricorso era stata dedotta la illegittimità dell’esclusione, nel decreto istitutivo del SIA -Sostegno alla inclusione attiva (Decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26.5.16), dei titolari di protezione internazionale: questa prima domanda viene “respinta” dal TAR (così almeno recita il dispositivo) non perché infondata ma perché, come indica la motivazione, il problema deve ritenersi “superato” dal fatto che l’INPS ha  autonomamente incluso tale categorie nella modulistica per accedere alla prestazione.

Sussistendo dunque un riconosciuto contrasto tra norma secondaria (il DM) e modulo ed essendo stata ritenuta (così almeno par di capire dalla motivazione) la illegittimità della norma secondaria, logica avrebbe voluto che quest’ultima venisse annullata in parte qua. Ma così non è stato; sicché con la sentenza apprendiamo di una inattesa inversione della “gerarchia delle fonti” che prevede la prevalenza del modulo sulla fonte normativa che regola l’istituto; restando però ignoto cosa mai dovrebbe accadere se un dirigente dell’INPS dovesse decidere la modifica del modulo. In realtà viene così portata ulteriore acqua (e purtroppo da parte dei giudici) al mulino della incertezza del diritto, accreditando l’idea che i diritti (anche i diritti fondamentali come quello di accedere a una prestazione per le persone che si trovano al di sotto della soglia di povertà) possano trovare fondamento non nella legge (o ove delegato nella norma secondaria)  ma nella discrezionalità della pubblica amministrazione che nel suo concreto svolgimento può porre rimedio (eventualmente con la redazione del modulo) alle pecche del sistema; ma può anche non farlo.

Altrettanto sconcertante è, proprio in relazione al carattere fondamentale del diritto in esame, che debba acquistare rilevanza il profilo sperimentale e provvisorio della provvidenza (che in effetti dal primo gennaio 2018 dicembre verrà sostituita dal Reddito di Inclusione -ReI): certamente la provvisorietà del beneficio giustifica soluzioni provvisorie, soggette a revisione, come in effetti è stato con il ReI con il quale, ad esempio, sono stati modificati i limiti di reddito, ma ciò non autorizza il potere politico a soluzioni irrazionali come quella del SIA (che prevedeva un reddito massimo inferiore al reddito minimo per acquisire il permesso di lungo periodo): la provvisorietà infatti incide su questioni che rientrano nella assoluta discrezionalità della PA, come possono essere i limiti di reddito, i punteggi da attribuire per la determinazione dello stato di bisogno ecc.: ma non potrà incidere su questioni che attengono al rispetto delle direttive dell’Unione (nel caso la direttiva 2011/98, che dovrebbe garantire l’accesso alla prestazione a tutti i titolari di permesso unico lavoro) o al rispetto della Costituzione (nel caso, l’art. 3 che preclude appunto soluzioni irragionevoli, come quella di contrastare la povertà dei cittadini stranieri solo in quanto gli stessi siano titolari del reddito minimo necessario ad accedere al permesso di lungo periodo).

Insomma la lunga attesa della decisione del TAR si rivela vana e il giudice amministrativo non dice sostanzialmente nulla: salvo che la categoria dei titolari di permesso unico è “astrattamente ricomprendibile tra quelle beneficiarie dell’agevolazione” ma che, siccome l’agevolazione è provvisoria, la PA poteva intervenire discrezionalmente sulla questione.

Quantomeno si può agevolmente affermare che l’errore commesso nell’emanazione del SIA (e oggi ripetuto con il ReI che, a quanto si apprende dalle bozze in circolazione, dovrebbe nuovamente escludere i titolari di permesso unico) non trae dalla sentenza alcuna legittimazione.

 

La sentenza

Commento a cura dell’Avv. Alberto Guariso, servizio antidiscriminazione ASGI, con il sostegno della Fondazione Charlemagne

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