Svolta nella vicenda dei “documenti aggiuntivi”: la Regione FVG si arrende, il Tribunale di Udine rinvia alla Corte Costituzionale, altri Giudici confermano l’orientamento paritario

Argomenti:giurisprudenza
Tipologia del contenuto:Notizie

Il lunghissimo contenzioso (portato avanti in primo luogo da ASGI) sulle discriminazioni della Regione Friuli VG nei confronti delle persone straniere per quanto riguarda l’accesso all’alloggio e al contributo di sostegno alle locazioni, sembra giunto finalmente a una svolta: dopo una quindicina di pronunce che hanno visto la Regione sempre soccombente sia in primo che in secondo grado (per una ricostruzione della vicenda si rinvia all’articolo di A.Guariso sul sito Italian Equality Network, finalmente sembra giunto il momento della resa.

Con 5 decreti del 1.3.2023 (dal n. 41 al n. 45) pubblicati sul BUR FVG n. 11 del 1.3.2023,  la Giunta Regionale, acquisito il parere favorevole del Consiglio, ha abrogato tutte le norme regolamentari che prevedevano i “documenti aggiuntivi” a carico delle persone straniere per l’accesso a tutte le prestazioni connesse all’alloggio (accesso alle abitazioni ERP, sostegno alla locazione, sostegno all’acquisto): dunque, ora, tutte persone straniere potranno accedere a dette prestazioni auto dichiarando, come gli italiani, di non possedere case di abitazione in alcuna parte del mondo, senza dover più sottostare alla assurda procedura della ricerca di documenti del Paese di origine e di quello di provenienza.

Inspiegabilmente, tuttavia, la Regione non solo continua a impugnare le varie sentenze nel frattempo emesse, ma dichiara – nelle premesse delle citate delibere – che la modifica dei regolamenti avviene senza prestare acquiescenza alle decisioni dei giudici e solo per ottemperare ad esse: una riserva di difficile comprensione se si considera che le persone straniere che nel frattempo acquisiscono case e contributi sulla base di un regolamento vigente non potrebbero giammai essere chiamate a restituirli in caso di successiva ulteriore  modifica del Regolamento.

“Sistemata” dunque la questione dei Regolamenti, resta comunque  vigente una norma di legge regionale che in realtà contiene  le medesime previsioni dei Regolamenti.

Fin’ora la questione era stata risolta dai giudici in vario modo, in particolare rilevando che la Regione non aveva legiferato in materia ma si era limitata a richiamare l’art. 3 DPR 445/00, norma  a sua volta illegittima per contrasto con l’art. 2, comma 5 , TU immigrazione. Più recentemente la Corte d’Appello di Trieste aveva risolto la questione osservando, con riferimento alla sentenza della Corte Cost. n. 9/2021, che “il precedente della Consulta  in un caso corrispondente riferito a una fonte normativa regionale dell’Abruzzo, esenta da detto onere” di sollevare la questione di costituzionalità (Corte Appello Trieste 23.2.2023).

Con un parziale “revirement” rispetto a tali posizioni, sul punto interviene invece l’ordinanza del Tribunale di Udine dell’8 febbraio 2023 che solleva questione di costituzionalità sia con riferimento alla norma sui “documenti aggiuntivi” sia, sulla questione “a monte” , cioè sul requisito della “impossidenza”: questo infatti si palesa esso stesso irragionevole, essendo ovvio che la proprietà di una casa in un paese lontano (ferma la sua eventuale incidenza sul reddito)  non può certo precludere per sé stessa  il diritto a una casa o, a maggior ragione, a un modesto contributo economico.

La ordinanza si segnala anche per la originale soluzione individuata per garantire l’effettività della tutela; da un lato infatti ha ritenuto di poter accogliere la domande dei ricorrenti che, in quanto titolari di permesso di lungo periodo, godevano della tutela di cui all’art. 11 direttiva 2003/109 e ha quindi riconosciuto loro il diritto alla prestazione senza oneri di “documenti aggiuntivi”; dall’altro, avendo i ricorrenti richiesto che il giudice, nell’ambito del piano di rimozione, ordinasse la modifica del Regolamento, ha ritenuto (diversamente da quanto ritenuto in passato dallo stesso Giudice) di non poter impartire un simile ordine senza la preventiva rimozione – ad opera della Corte Costituzionale – della norma Regionale: una ipotesi, forse rischiosa, di “doppia tutela” (costituzionale e eurounitaria) che anziché dar luogo alla peregrinazione tra le varie alte Corti, come avvenuto in altri casi, garantisce sia la risposta immediata alla lesione del diritto sia una pronuncia con effetti erga omnes.

Si segnala infine che, nel frattempo, sono ulteriormente aumentate le pronunce favorevoli alla tesi che esclude la legittimità di qualsiasi trattamento documentale diverso tra italiani e stranieri: riportiamo in particolare Cons. Stato, V sez. del 6.3.2023, in causa X c. Comune Sesto SG  (particolarmente importante perché il TAR Lombardia era l’unico ad aver assunto, con la pronuncia ora riformata, una posizione di favore nei confronti dell’Amministrazione); Trib.Udine 1.2.2023 (particolarmente importante perché, a fronte del diniego di accesso al credito agevolato per la casa, ha condannato la Regione a risarcire anche il danno non patrimoniale da discriminazione), Corte Appello Trieste 23.2.23 di conferma di una precedente pronuncia conforme; Corte Appello Milano (di conferma della pronuncia del 27.7.2020);   Trib. Genova, 10.11.2022 est. Di Sarno,  relativa a una delibera regionale poi revocata in corso di causa, ma senza la riapertura dei relativi bandi.
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