Sospesa la sentenza del TAR Lazio: torna, almeno momentaneamente, la tassa sul permesso di soggiorno

ASGI interviene nel giudizio avanti il Consiglio di Stato.

Con decreto presidenziale del 14 settembre 2016 il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la sospensione della sentenza del TAR Lazio che aveva disposto l’abolizione della tassa per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno (per un approfondimento clicca qui ). La circolare del ministero,  che  in data 16 settembre ha fatto immediato seguito a detta pronuncia  ha già ordinato alle amministrazioni di procedere al rilascio e rinnovo del permesso “solo laddove sia assolto, dall’interessato, il pagamento degli importi previsti dall’art. 5 comma 2 del TUI”.

Con l’intervento del Consiglio di Stato i cittadini stranieri – almeno sino all’udienza di merito fissata per il 13 ottobre 2016, che potrebbe nuovamente ribaltare le sorti dei costosi permessi di soggiorno – tornano così a dover pagare una somma variabile tra gli 80 e i 200 euro per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Era solo di pochi mesi fa la sentenza del TAR Lazio, che aveva dichiarato illegittimo tale pagamento sulla base della sentenza della CGUE del 2 settembre 2015 (per approfondimento sul punto clicca qui) e che aveva condotto ad una nota del sottosegretario di Stato per l’Interno Domenico Manzione che disponeva l’evasione delle pratiche depositate, anche se prive del pagamento del contributo, a decorrere dalla data delle sentenza del TAR Lazio (per un approfondimento clicca qui).

Nel frattempo sul punto si è pronunciato anche il Tribunale di Milano, affermando che prevedere “un pagamento in misura non consentita dall’ordinamento europeo”, in violazione del “principio di parità di trattamento previsto dalla Direttiva 109/2003″, costituisce una discriminazione e determina un obbligo di restituzione della somma indebitamente versata (per il provvedimento clicca qui).

Analoghi giudizi (introdotti talora con il rito antidiscriminatorio, talora con il rito civile ordinario) pendono avanti a vari tribunali d’Italia.

A questo punto la situazione si fa sempre più paradossale: da un lato è ormai accertato che la tassa di 200 euro (come pure quella di 100 e 80 euro per i permessi ordinari, ai quali fa riferimenti la sentenza della CGUE) è in contrasto con il diritto dell’Unione e andrà comunque rivista, con conseguente obbligo dello stato di restituire quanto richiesto in eccesso dal 2011 in poi.

Dall’altro la sospensione degli effetti della sentenza del TAR sembrerebbe aver ripristinato l’efficacia di un DM quantomeno fino alla fine del contenzioso di fronte al Consiglio di Stato, sicché gli stranieri sembrerebbero allo stato essere tenuti a pagare e poi chiedere in restituzione. L’effetto è, tra l’altro, un ulteriore aggravio dell’attività burocratica degli uffici, costretti a rivedere più volte le pratiche o a tenerle in sospeso fino alla completa definizione della vicenda. Proprio per la particolare delicatezza del tema ASGI ha deciso di intervenire a sostegno di CIGL e INCA e dei cittadini extra UE nel giudizio avanti al Consiglio di Stato richiedendo l’annullamento del DM del 6 ottobre 2011.